Sgravi mobilità esclusi se manca incremento occupazionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12589 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, l. n. 223/1991 presuppone che l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità realizzi oggettivamente un incremento occupazionale e che l’operazione non sia fraudolentemente preordinata al licenziamento presso un’impresa e alla riassunzione presso l’altra. Il limite temporale dei sei mesi contenuto nel comma 4-bis non esaurisce le cause ostative al beneficio, ma individua solo una presunzione iuris et de iure di fittizietà dell’operazione. Il collegamento o controllo rilevante può sostanziarsi in un vincolo di fatto, configurabile anche tra committente e appaltatrice priva di reale autonomia economica.

Il Fatto

La società ricorrente, già datrice di lavoro di personale impiegato in attività appaltate a imprese dell’indotto, agiva in giudizio per conseguire dall’INPS le somme corrispondenti agli sgravi ex art. 8, l. n. 223/1991 non tempestivamente fruiti. La domanda, accolta in primo grado, veniva rigettata in appello.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformando la pronuncia di prime cure, escludeva il diritto al beneficio, ravvisando nella complessiva operazione societaria una finalità elusiva. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 8, commi 4 e 4-bis, l. n. 223/1991, sostenendo che le ragioni ostative allo sgravio, in ragione del collegamento tra azienda cedente e azienda assumente, dovessero sussistere solo per i lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti l’assunzione. Il motivo è respinto.

La Corte muove da un precedente che, in fattispecie sovrapponibile, aveva cassato altra sentenza della medesima Corte territoriale richiamando Cass. n. 6383 del 2016, ove si era affermato che il comma 4-bis, premettendo il termine di sei mesi alla descrizione della causa ostativa, attribuirebbe rilievo al rapporto di collegamento o controllo solo per i lavoratori collocati in mobilità in tale periodo. Tale lettura non è condivisa dal Collegio.

Il Collegio richiama la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legittima fruizione dello sgravio è subordinata, per un verso, all’insussistenza di condotte fraudolentemente preordinate al licenziamento presso un’impresa e alla assunzione degli stessi lavoratori presso l’altra e, per altro verso, al fatto che l’assunzione realizzi oggettivamente un incremento occupazionale. L’insussistenza di tali circostanze è stata accertata dai giudici territoriali, che hanno ricostruito gli accordi sindacali intervenuti e la conservazione delle medesime mansioni e del medesimo inquadramento.

Quanto al collegamento o controllo, la Corte ribadisce che esso ben può sostanziarsi in un vincolo di fatto, configurabile anche nel rapporto tra due aziende di cui una costituisca l’unica committente dell’altra, mancando in tal caso nell’appaltatrice una reale autonomia economica. La fattispecie concretava dunque un uso dei benefici per finalità diverse da quelle perseguite dal legislatore.

Il comma 4-bis si limita a individuare circostanze che fanno presumere iuris et de iure la fittizietà dell’operazione, ma nulla aggiunge ai requisiti positivi del beneficio. Diversamente argomentando, gli scopi della legge sarebbero frustrati da operazioni elusive per la cui riuscita basterebbe prolungare di un solo giorno il termine di sei mesi: evenienza che il legislatore ha inteso evitare introducendo la norma proprio per prevenire condotte fraudolente. Il secondo motivo è invece dichiarato inammissibile, perché volto a contestare l’accertamento di fatto dei giudici di merito, censurabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorso è rigettato, con dichiarazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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