Eccesso di potere giurisdizionale solo per difetto assoluto o relativo (Cass. Sez. Un. n. 32954 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I motivi inerenti alla giurisdizione, previsti dall’art. 111, ottavo comma, Cost., consentono alle Sezioni Unite di sindacare le sentenze del Consiglio di Stato nei soli limiti esterni della giurisdizione, individuati nel difetto assoluto o relativo della stessa. L’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, invada la sfera di altro giudice, eserciti un sindacato di merito dove è ammesso il solo controllo di legittimità, ovvero neghi la giurisdizione sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di cognizione. Restano estranei a tale perimetro gli error in iudicando e gli error in procedendo, ancorché consistenti in un’erronea o mal motivata interpretazione delle norme sostanziali o processuali: si tratta di limiti interni, non censurabili in sede di legittimità. La parte che ha incardinato la causa dinanzi al giudice amministrativo e sia rimasta soccombente nel merito non è legittimata a impugnare la sentenza per difetto di giurisdizione di quel giudice.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fondo attraversato da una linea ferroviaria, agiva dinanzi al TAR Marche per l’annullamento di due provvedimenti della società di gestione dell’infrastruttura: quello che imponeva un nuovo regime di custodia di un passaggio a livello privato, con sistema di apertura automatizzata, e la successiva delibera di approvazione del progetto di soppressione definitiva del passaggio, con adeguamento della viabilità alternativa e liquidazione dell’indennizzo.

Il TAR rigettava i ricorsi in primo grado e, in sede di appello, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9117 del 2023, riuniti i gravami, respingeva le impugnazioni. Avverso tale pronuncia la ricorrente proponeva ricorso per cassazione ex art. 362, comma 1, cod. proc. civ., articolato in tre motivi, deducendo difetto relativo di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo. La società controricorrente resisteva con controricorso; il Comune si costituiva tardivamente.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile nel suo complesso. Preliminarmente rilevano che i motivi, ove diretti a contestare la giurisdizione adita, sono inammissibili: la parte che ha incardinato la causa dinanzi a un giudice e sia rimasta soccombente nel merito non è legittimata a impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da essa prescelto, non essendo soccombente su tale autonomo capo della decisione.

Nel merito, la Corte ricostruisce il perimetro del controllo di giurisdizione. La diversa formulazione del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost. assegna alla Cassazione il ruolo di organo regolatore della giurisdizione, non di garante ultimo della nomofilachia o della legittimità comunitaria e convenzionale delle norme applicate dal giudice amministrativo. Richiamando la Corte costituzionale n. 6 del 2018, si ribadisce che il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione non comprende il sindacato su errores in procedendo o in iudicando, principio confermato dalla giurisprudenza europea (CGUE, Randstad Italia, C-497/20).

La categoria del cd. eccesso di potere giurisdizionale, di fonte giurisprudenziale, è ravvisabile nelle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione: invasione della sfera riservata al legislatore o all’amministrazione, invasione della sfera di altro giudice, esercizio di un sindacato di merito in luogo del solo controllo di legittimità, arretramento sull’erroneo presupposto della non giustiziabilità della materia. Restano estranei i casi di sentenze abnormi o anomale, che possono integrare al più un errore interno, non una violazione dei limiti esterni.

Le censure della ricorrente, osserva la Corte, non mostrano consapevolezza di tali confini: da un lato si denuncia uno sconfinamento per non avere il Consiglio di Stato tutelato il diritto mediante un’interpretazione che creerebbe una normativa inesistente; dall’altro si deduce la violazione del quomodo della giurisdizione per inosservanza di regole processuali, prospettiva ormai superata. L’interpretazione delle norme di diritto è il proprium della funzione giurisdizionale e non integra di per sé la violazione dei limiti esterni, che si verifica solo quando il giudice speciale affermi che la situazione soggettiva è in astratto priva di tutela: ciò che nella specie non ricorre. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore della controricorrente e nessuna statuizione per il Comune, non ritualmente costituitosi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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