Eccesso di potere giurisdizionale escluso per errores in iudicando del giudice contabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 16837 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ. è configurabile solo nelle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale, oppure violi i limiti esterni della propria giurisdizione. Il vizio non è pertanto ravvisabile per errores in iudicando o errores in procedendo, che investono la sola legittimità dell’esercizio del potere. La prospettata violazione delle regole processuali che disciplinano il vincolo della Sezione d’appello della Corte dei conti ai principi di diritto delle Sezioni riunite si colloca interamente all’interno della giurisdizione contabile. L’interpretazione delle norme costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non integra di per sé violazione dei limiti esterni.
Il Fatto
Due amministratori di un ente locale in dissesto — un consigliere comunale e assessore e un consigliere comunale — sono stati convenuti dalla Procura regionale della Corte dei conti con il rito sanzionatorio previsto dall’art. 133 c.g.c., per la causazione del dissesto finanziario dichiarato dall’ente, con richiesta di condanna alla sanzione pecuniaria dell’art. 248, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000.
Il giudice monocratico ha dichiarato il giudizio improcedibile, ritenendo che l’applicazione della sanzione presupponga il preventivo accertamento della responsabilità in sede di cognizione. La Corte dei conti, in sede di opposizione, ha affermato la procedibilità e rigettato il merito. In appello la sentenza è stata riformata, con affermazione della responsabilità dei ricorrenti e condanna alla sanzione pecuniaria. Avverso tale pronuncia essi hanno proposto ricorso per eccesso di potere giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno ribadito la regola per cui il sindacato per motivi attinenti alla giurisdizione è circoscritto alla verifica dei limiti esterni della giurisdizione speciale. Esso non si estende agli errores in iudicando o errores in procedendo, che attengono alla legittimità dell’esercizio del potere e non alla sua sussistenza o ai suoi confini, come affermato da Cass., S.U., n. 28550 del 2023 e n. 29285 del 2018.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto che la sentenza d’appello avrebbe posto a fondamento della decisione obiter dicta delle Sezioni riunite, non vincolanti perché estranei alla questione di massima rimessa, e avrebbe così introdotto un inedito rito cognitivo-sanzionatorio, invadendo la sfera del legislatore. La Corte ha osservato che il legislatore ha configurato le Sezioni riunite come articolazione interna della Corte dei conti in sede d’appello, con funzione di uniforme interpretazione (art. 11 c.g.c.), e che la Sezione d’appello che non condivida un principio di diritto già enunciato rimette ad esse la decisione dell’impugnazione con ordinanza motivata (art. 117 c.g.c.).
Ne deriva che la doglianza si sostanzia nella prospettazione della violazione delle regole processuali che disciplinano i rapporti tra due organi della stessa giurisdizione e resta interna a quest’ultima, secondo Cass., S.U., n. 28653 del 2008. Analoghi principi valgono per il rapporto tra Sezioni semplici e Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ove l’eventuale violazione delle norme sul vincolo si risolve in un error in iudicando tutto interno alla giurisdizione speciale (Cass., S.U., n. 8569 del 2021, n. 30869 del 2018, n. 24742 del 2016).
Né è ravvisabile il difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore, configurabile solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui creata e non la norma esistente (Cass., S.U., n. 36899 del 2021). L’attività ermeneutica, pur se abnorme o foriera di stravolgimento delle norme, può al più integrare un error in iudicando (Cass., S.U., n. 15573 del 2021). Il secondo motivo, relativo all’estensione della legittimazione passiva a soggetti diversi dagli amministratori, è stato parimenti dichiarato inammissibile perché rivolto a far emergere vizi in iudicando. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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