Tasso leasing determinabile per relationem solo con parametri oggettivi (Cass. civ. Sez. III n. 34872 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di leasing finanziario, la sola determinabilità per relationem del tasso di interesse esclude la violazione dell’art. 117, commi 4 e 6, t.u.b. e l’irrogazione della sanzione sostitutiva della rideterminazione al tasso minimo BOT, riservata alle ipotesi in cui nel contratto manchi la relativa pattuizione o il tasso sia sostanzialmente inespresso. La possibilità di determinare il tasso mediante rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci presuppone però che questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio e non rimessi alla discrezionalità unilaterale della banca. Il giudice di merito che si limiti a richiamare parametri variabili e generici, senza verificare se l’utilizzatore sia stato posto in concreto nella condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza margini di incertezza, le modalità di determinazione del tasso, incorre in violazione di legge.

Il Fatto

Una società utilizzatrice aveva stipulato con una banca, nel 2004, un contratto di leasing finanziario. Nel giudizio di merito chiedeva accertarsi la nullità della clausola che prevedeva il tasso leasing, sostenendo che in contratto era stato indicato il T.A.N. anziché il Tasso Interno di Attualizzazione prescritto dalla circolare della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, con conseguente applicazione della sanzione sostitutiva.

Il Tribunale di Milano rigettava la domanda, ravvisando al più un obbligo risarcitorio. La Corte d’appello di Milano respingeva il gravame, ritenendo il tasso leasing comunque determinabile sulla base dei parametri contrattuali e l’indicazione del T.A.N. non sufficiente, di per sé, a integrare la violazione dell’obbligo di trasparenza. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo, con cui si denunciava la motivazione apparente della sentenza d’appello. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al «minimo costituzionale»: è censurabile solo l’anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile. La corte di merito, invece, aveva preso puntualmente posizione sulle questioni prospettate.

I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono invece fondati. La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui, nella vigenza dell’art. 117, comma 4, t.u.b., il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio e non rimessi alla volontà unilaterale della società concedente (Cass. n. 17110 del 2019; Cass. n. 8028 del 2018). Tale possibilità discende dalla ratio della norma, volta a salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza e a eliminare le asimmetrie informative, consentendogli di conoscere e apprezzare i termini economici del contratto.

Il principio è stato ribadito di recente: l’obbligo di indicazione del tasso non postula l’indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma si intende assolto, a norma dell’art. 1346 cod. civ., anche quando il tasso sia determinabile sulla scorta degli altri valori riportati in contratto o mediante rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci (Cass. n. 5151 del 2024; Cass. n. 711 del 2025). Muovendo da tali premesse, la sola determinabilità per relationem esclude la violazione dell’art. 117 t.u.b. e l’irrogazione della sanzione sostitutiva, riservata alle ipotesi di mancanza della pattuizione o di prezzo dell’operazione sostanzialmente inespresso o indeterminato.

Nel caso esaminato, la corte d’appello ha ritenuto che i dati contrattuali — canone complessivo, importo della rata, durata, maxi rata iniziale e spese — fossero idonei a consentire un calcolo trasparente sui costi. L’indagine è però erronea, perché il giudice di merito ha considerato parametri variabili non specificamente indicati in motivazione e non oggettivamente individuabili, quali l’indicizzazione «in aumento o in diminuzione secondo specifici criteri di cui alle allegate condizioni generali». Si tratta di riferimenti generici, dai quali non emerge con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare. La corte territoriale ha così omesso di verificare se l’utilizzatore fosse stato posto in concreto nella condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza margini di incertezza, le modalità di determinazione del tasso dell’operazione. Il ricorso è accolto nei termini indicati, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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