Eccesso di potere giurisdizionale: interpretazione e non invasione del legislatore (Cass. civ. Sez. Un. n. 25262 del 13.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I motivi inerenti alla giurisdizione, per i quali soltanto è ammesso il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, coincidono con il difetto assoluto o relativo di giurisdizione e con l’invasione della sfera riservata ad altri poteri. L’eccesso di potere giurisdizionale per lesione delle prerogative del legislatore si configura solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, mentre resta estranea al sindacato l’attività di interpretazione, anche estensiva o analogica, della disposizione. Il confine è segnato dal limite di tolleranza del significante testuale e può dirsi superato soltanto in caso di radicale infedeltà del giudicante alla legge, realizzata attraverso il superamento del vincolo di soggezione di cui all’art. 101, secondo comma, Cost. Gli errores in iudicando e in procedendo, al pari della dedotta violazione del giudicato, integrano un cattivo esercizio della giurisdizione e non sono deducibili come motivi di giurisdizione.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto dalla Regione un contributo per i danni conseguenti a un evento alluvionale. Dopo i sopralluoghi, l’amministrazione ne aveva disposto la revoca parziale, non essendo emersa la correlazione tra tutti i danni dichiarati e la calamità. Il primo provvedimento di revoca era stato annullato dal giudice amministrativo per difetto di motivazione.
La Regione aveva poi adottato un nuovo decreto di revoca, fondato su una sentenza penale che aveva accertato la falsità della perizia giurata allegata alla domanda di contributo. Il TAR ha respinto il ricorso e il Consiglio di Stato ha confermato, escludendo il contrasto con il precedente giudicato. La società ha proposto ricorso alle Sezioni Unite per eccesso di potere giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce i confini del sindacato affidatole dall’art. 362, comma 1, cod. proc. civ.: i motivi di giurisdizione si identificano con il difetto assoluto o relativo di giurisdizione e con l’invasione della sfera riservata ad altri poteri. Il controllo non si estende al cattivo esercizio della giurisdizione e non può cadere sugli errores in iudicando o in procedendo.
Quanto al primo motivo, la società sosteneva che il Consiglio di Stato, ritenendo necessaria la perizia giurata ai fini del contributo, si fosse sostituito al legislatore regionale. La Corte osserva che l’attività interpretativa è segnata da un limite di tolleranza e elasticità del significante testuale, oltre il quale l’interpretazione trasmoda in attività creativa e invade le prerogative del legislatore. Il confine è superato solo nei casi di radicale infedeltà del giudicante alla disposizione di legge.
Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha valorizzato, indipendentemente dai requisiti richiesti per l’ottenimento del contributo, la circostanza che fosse stata allegata una perizia la cui falsità era stata accertata in sede penale, nonché il fatto che la documentazione si riferiva a eventi alluvionali precedenti. L’interpretazione resta dunque dentro il cerchio delle possibilità concesse dalla disposizione: nessuno sconfinamento dei limiti della giurisdizione.
Gli altri motivi sono dichiarati inammissibili. La contestata partecipazione al collegio di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi attiene a norme processuali e non alle alterazioni strutturali dell’organo. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è un error in procedendo. La violazione del giudicato, interno o esterno, non investe i limiti esterni della giurisdizione. La mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio è scelta discrezionale del giudice del merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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