Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica nel termine (Cass. civ. Sez. V n. 5652 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione. In quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, essa la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato e fa sorgere l’onere di depositare, nel termine di venti giorni, copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. Il mancato assolvimento di tale onere determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che la notifica dell’impugnazione sia avvenuta prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione o che la relazione di notificazione sia comunque prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio. All’improcedibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

Il Fatto

Una società, in liquidazione, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma una cartella di pagamento emessa in sede di controllo automatizzato della dichiarazione, con la quale si contestava l’omesso versamento dell’IVA per il 2011, a seguito del ritenuto indebito utilizzo di un credito d’imposta in compensazione. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, sul presupposto che il recupero avrebbe richiesto un accertamento ordinario e che mancava la contestazione dell’inesistenza del credito.

La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ravvisando un giudicato interno formatosi sul punto non attinto specificamente dai motivi di gravame. Avverso tale pronuncia l’Ufficio ricorreva per cassazione con tre motivi; la società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale avverso il capo sulle spese, liquidate in misura simbolica.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale, condivisa dal Pubblico Ministero. La ricorrente, pur avendo attestato nel ricorso la notifica della sentenza impugnata a opera di controparte, aveva depositato nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ. copia autentica della sentenza priva della relazione di notificazione.

La difesa erariale aveva tentato di ridimensionare la dichiarazione, sostenendo di avere indicato per mero errore l’avvenuta notifica e che in quella data era pervenuta all’indirizzo PEC dell’Ufficio un’istanza di sgravio della cartella, alla quale era stato allegato il titolo. La Corte ritiene tali considerazioni insufficienti.

Il Collegio ribadisce che la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso per cassazione è attestazione di un fatto processuale e, quale espressione dell’autoresponsabilità della parte, la vincola alle conseguenze di quanto dichiarato, facendole sorgere l’onere di depositare la copia munita di relata nel termine previsto. Richiama sul punto l’orientamento di Cass. sez. 6, ord. n. 15832 del 2021 e delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022.

L’unico fatto impeditivo della declaratoria è individuato nell’ipotesi in cui la notifica del ricorso per cassazione sia stata effettuata prima della scadenza del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, oppure quando la relazione di notificazione risulti comunque prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio. Nessuna di tali condizioni ricorre: la relata non è acquisita agli atti e il ricorso è stato notificato quando il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione era ormai decorso, pur tenendo conto della sospensione feriale.

La rilevata improcedibilità preclude l’esame dei motivi. Quanto al ricorso incidentale, notificato successivamente, esso è qualificato come ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., dovendo il dies a quo della notificazione della sentenza operare anche per il notificante: ne consegue la sua inefficacia. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *