Pignoramento si estende alle pertinenze salvo autonoma identificazione catastale (Cass. civ. Sez. II n. 5140 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pignoramento si estende, a norma dell’art. 2912 cod. civ., anche agli accessori e alle pertinenze del bene che ne forma oggetto, anche quando il vincolo pertinenziale sia contestato. La presunzione di rinuncia del creditore procedente a sottoporre ad esecuzione la pertinenza non può fondarsi sull’autonoma identificazione catastale di quest’ultima quando risulti documentalmente che il cespite non era censito al N.C.E.U. alla data dell’aggiudicazione e, dunque, neppure al momento del pignoramento. Il giudice di merito che ometta di accertare l’esistenza o l’inesistenza del vincolo pertinenziale fonda la presunzione di rinuncia su un fatto non sussistente e la decisione è cassata con rinvio.

Il Fatto

Una società immobiliare agisce in giudizio davanti al Tribunale per ottenere la condanna di un soggetto al rilascio di un box per auto e al risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Il box, secondo la tesi attorea, era pervenuto alla società quale pertinenza di un alloggio acquisito con decreto di trasferimento del Tribunale in esito a procedura esecutiva, e il relativo acquisto era stato trascritto.

Il convenuto si difende sostenendo che il box fosse escluso dal titolo. Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo che il decreto di trasferimento riguardasse soltanto l’alloggio. La Corte d’Appello, in accoglimento parziale del gravame, conferma nel resto la decisione di primo grado, ravvisando una presunzione di rinuncia del creditore procedente a sottoporre a esecuzione il box. La società propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2912 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto al box un autonomo identificativo catastale, valorizzando una scheda provvisoria di accatastamento e trascurando la circostanza che il decreto di trasferimento indicava espressamente che il bene non era ancora censito al N.C.E.U.

La censura è accolta. La Corte ricostruisce il contenuto del decreto di trasferimento, il cui testo è richiamato nel ricorso: il bene pignorato, oggetto di trasferimento in favore della ricorrente, era descritto come un alloggio con determinati vani e pertinenze, con l’esplicita precisazione che il cespite non era censito al N.C.E.U. Da ciò la Corte trae due conseguenze.

La prima è che, alla data dell’aggiudicazione, il bene non risultava censito al N.C.E.U.; pertanto esso non poteva esserlo neppure all’epoca del pignoramento, necessariamente anteriore. L’argomento della Corte distrettuale, secondo cui box e alloggio avrebbero avuto autonoma identificazione catastale, è smentito per tabulas dalla prova documentale.

La seconda conseguenza attiene alla portata del trasferimento. Il cespite principale era stato attribuito alla società nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovava e con tutti i diritti e le comproprietà indicati e non indicati. Non poteva quindi configurarsi l’autonoma identificazione catastale del box, mentre esisteva il riscontro documentale che il trasferimento aveva avuto ad oggetto tanto il bene principale quanto le sue pertinenze e i beni accessori.

Da qui la conclusione: la Corte d’Appello avrebbe dovuto indagare il tema dell’esistenza o meno del vincolo pertinenziale, che invece ha trascurato, configurando una presunzione di rinuncia del creditore fondata su una circostanza non sussistente. La sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, perché sia accertato il decisivo tema del vincolo pertinenziale. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti, rientrando i relativi profili nell’ambito del nuovo apprezzamento di fatto devoluto al giudice del rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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