Eccezione di inadempimento del sindaco va allegata e provata dalla curatela (Cass. civ. Sez. I n. 4162 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dell’accertamento del passivo fallimentare, la curatela che eccepisce l’inadempimento del professionista per escluderne il credito deve allegare con specificità i fatti di inadempimento e fornirne la prova, senza poter pretendere dal creditore la dimostrazione della correttezza del proprio operato. Per i componenti del collegio sindacale l’eccezione riproduce la distinzione dell’art. 2407 cod. civ. tra responsabilità esclusiva e responsabilità concorrente, e implica la prova dei fatti storici di gestione sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile. Il criterio di riparto degli oneri probatori è identico a quello applicabile quando il creditore agisce per risoluzione contrattuale, risarcimento o adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, componente effettivo del collegio sindacale di una società fallita dal 2012 al 2020, aveva chiesto l’ammissione al passivo del proprio credito per compenso professionale, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. La curatela si era opposta, eccependo l’inadempimento dell’organo di controllo per non aver rilevato l’errata appostazione in bilancio di un finanziamento erogato alla società dal Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguente mancata emersione dell’azzeramento del capitale sociale.

Il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto del 12.1.2022, aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, riconoscendo fondata l’eccezione di inadempimento. Il sindaco ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; la curatela ha resistito con controricorso e il Ministero è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo, terzo, quarto e quinto motivo, trattati congiuntamente, sono inammissibili perché tendono a una revisione del giudizio di merito. La Corte corregge però la premessa in iure del decreto impugnato. Il Tribunale, muovendo dal criterio di riparto degli oneri probatori, aveva dedotto che spettasse al professionista la prova della correttezza del proprio operato: conclusione errata.

Il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, va concretizzato nelle diverse fattispecie. Nell’eccezione di inadempimento il creditore prova la fonte del diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Applicato all’esclusione di un credito professionale dal passivo, ciò significa che la curatela non può prospettare l’eccezione in modo sommario, ma deve indicare i fatti di inadempimento (Sez. 6-1 n. 24794 del 2018), e su di essa grava anche la prova di quei fatti storici di gestione sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza.

Il Tribunale, tuttavia, ha in concreto ben governato questi principi: la curatela aveva prospettato la specifica condotta antigiuridica dell’organo sindacale, consistita nella totale inerzia di fronte a macroscopiche violazioni contabili commesse dagli amministratori sin dal primo anno di erogazione del finanziamento.

Nel merito della qualificazione, la legge n. 808/1985, art. 3, lett. a), prevede finanziamenti i cui oneri di restituzione sono stabiliti dal Ministero, non dalla legge. I decreti dirigenziali richiamano l’art. 4, comma 9, lett. c), legge n. 808/1985, che attribuisce al Ministero il potere di determinare i piani di ammortamento, senza distinguere tra progetti militari e civili. Il diritto alla restituzione non è subordinato alle vendite dei prodotti: gli importi andavano iscritti tra i debiti esigibili nel lungo periodo. Le censure, pur deducendo la violazione di legge, mirano a un diverso accertamento in fatto, sottratto al sindacato di legittimità.

Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, riguardando un mero obiter dictum sugli aiuti di Stato. Il sesto motivo è inammissibile perché diretto contro una questione dichiarata assorbita, rispetto alla quale manca la soccombenza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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