TAEG non sostituisce l’indicazione del TAN nel contratto bancario (Cass. civ. Sez. I n. 5151 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto bancario il TAEG e il TAN sono entità giuridiche distinte: il primo è un indicatore sintetico e convenzionale del costo complessivo del credito, il secondo è il tasso annuo di interesse dovuto al netto della capitalizzazione. L’indicazione del solo TAEG non esonera la banca dall’obbligo, imposto dall’art. 117, comma 4, t.u.b., di precisare per iscritto il tasso di interesse, presidiato dalla nullità parziale con eterointegrazione del regolamento contrattuale. La nullità è esclusa quando il saggio sia determinabile per relationem, attraverso criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e non rimessi alla determinazione unilaterale della banca. La clausola che fissa un tasso minimo indicizzato (c.d. opzione floor) non integra uno strumento finanziario derivato, ma una clausola condizionale lecita ai sensi dell’art. 1353 c.c..

Il Fatto

La titolare di un’impresa individuale operante nel settore farmaceutico ha convenuto in giudizio una società finanziaria chiedendo dichiararsi la nullità di due contratti di finanziamento, per difetto di causa, l’illegittima applicazione di interessi usurari e l’indeterminatezza dei tassi passivi per mancata indicazione del TAN.

Il Tribunale ha respinto le domande. La Corte di appello ha rigettato il gravame, osservando che solo il TAEG costituisce elemento essenziale del contratto e che, nel caso concreto, il TAN era facilmente determinabile mediante calcolo. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; la controricorrente, nel frattempo in liquidazione, ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il rapporto tra TAEG e TAN. La Corte ricostruisce la genesi normativa dell’indicatore sintetico, dalla dir. 87/102/CEE alla l. n. 142/1992, dal d.m. 8 luglio 1992 alle delibere CICR e ai provvedimenti della Banca d’Italia, fino all’art. 121 t.u.b., come modificato dal d.lgs. n. 141 del 2010. Il TAEG è un dato numerico calcolato secondo una formula matematica: non è un tasso convenuto, ma un semplice indicatore di costo, finalizzato a consentire il confronto tra le offerte di credito sul mercato.

Il TAN, invece, è il tasso di interesse richiamato dall’art. 117, comma 4, t.u.b., che impone di indicare nel contratto il saggio, i prezzi e le altre condizioni. Per i contratti conclusi con un soggetto non consumatore resta insuperabile la norma cogente, presidiata dalla nullità parziale e dai tassi sostitutivi di cui al comma 7. È priva di fondamento giustificativo l’idea che l’esplicitazione del TAEG assicuri la validità del contratto: nessuna norma deroga alla regola dell’eterointegrazione. La Corte richiama, in senso speculare, Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597 e Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169, secondo cui la mancata indicazione del TAEG non è sanzionata con la nullità.

Resta da chiarire se la nullità sia esclusa quando il saggio sia ricavabile aritmeticamente dal testo contrattuale. La forma scritta ad substantiam non impedisce che la pattuizione abbia oggetto determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c. Il tasso può essere determinato per relationem, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e non rimessi alla determinazione unilaterale della banca (Cass. 26 giugno 2019, n. 17110). Il TAN può dunque ricavarsi dal TAEG e dagli altri valori contenuti nel negozio. Nel caso concreto, però, la censura è declinata su un piano astratto: la ricorrente non riproduce le clausole contrattuali né ne indica la localizzazione. L’accertamento della Corte di appello sulla facile determinabilità resta perciò inattaccabile.

Il secondo motivo concerne la clausola di tasso minimo. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5657 del 2023: è un puro artificio qualificare la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un finanziamento a tasso indicizzato, come vendita di una option floor e dunque come contratto derivato. Si tratta di una clausola condizionale, lecita ai sensi dell’art. 1353 c.c.

Il terzo motivo invoca la novazione ex art. 1234 c.c. La Corte esclude che l’operazione sia riconducibile allo schema dell’art. 1230 c.c.: il venir meno del primo rapporto è dipeso dall’adempimento dell’obbligazione di rimborso, non da un negozio novativo. Il mutuo stipulato per ripianare la pregressa esposizione non è una mera dilazione né un pactum de non petendo, poiché l’accredito in conto corrente integra la datio rei e l’impiego delle somme purga il patrimonio del mutuatario (Cass. 25 luglio 2022, n. 23149). Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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