Nessun rientro automatico in servizio presso la P.A. senza reinternalizzazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2484 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ritrasferimento alla P.A. dei rapporti di lavoro già ceduti a un privato in concomitanza con la stipula di un rapporto di concessione è ammissibile solo nelle specifiche ipotesi di retrocessione previste dalla legge, segnatamente dall’art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001 o dall’art. 2112 cod. civ.. È pertanto nulla la clausola del contratto di concessione che preveda il rientro del personale alle dipendenze dell’ente pubblico quale mero effetto della cessazione del rapporto concessorio, in assenza di reinternalizzazione dei servizi o di trasferimento di azienda. Non può attribuirsi portata “atecnica” al richiamo dell’art. 2112 cod. civ., poiché la P.A. non può acquisire personale al di fuori delle esigenze dei servizi svolti e dei vincoli di spesa, programmazione e dotazione organica.

Il Fatto

Una lavoratrice, dipendente di un consorzio di diritto privato cui l’ente locale aveva esternalizzato i servizi di formazione professionale, ha chiesto di riconoscere il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dello stesso ente, in conseguenza della revoca della convenzione intercorsa tra il Comune e il consorzio.

Il Tribunale aveva ritenuto la decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 34, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la decisione, aveva accolto la domanda, escludendo la decadenza e ravvisando nelle convenzioni stipulate tra l’ente e il consorzio una clausola di riassorbimento dei lavoratori presso il Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Suprema Corte osserva che la domanda non riguarda l’applicazione diretta dell’art. 2112 cod. civ., mancando pacificamente la reinternalizzazione dell’attività, ma l’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto con il Comune in forza degli effetti negoziali della convenzione. L’ipotesi decadenziale di cui all’art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010 presuppone che sia contestata l’esistenza del rapporto in capo al titolare del contratto; la lavoratrice, invece, non ha contestato che il consorzio fosse titolare del rapporto fino alla revoca convenzionale, sicché l’ipotesi eccezionale non ricorre.

Il quarto motivo è invece accolto. La Corte afferma che non è sufficiente, a sorreggere il diritto alla riassunzione, un accordo convenzionale che richiami l’art. 2112 cod. civ. a prescindere dal verificarsi di un trasferimento di azienda o almeno di servizio. Richiamando Cass. n. 22324 del 2023, si precisa che il ritrasferimento alla P.A. dei rapporti già ceduti al privato è ammissibile solo nelle specifiche ipotesi di retrocessione previste dalla legge.

Anche nei precedenti Cass. n. 9568 del 2021 e Cass. n. 6290 del 2020 l’eventuale rientro dei dipendenti è stato connesso al verificarsi della reinternalizzazione dei servizi. Non è consentito alla P.A. acquisire personale al di fuori delle esigenze dei servizi svolti e nel rispetto dei vincoli di spesa, programmazione e dotazione.

Ne deriva che, se il senso della clausola fosse quello di prevedere un ritrasferimento a prescindere dalle condizioni di legge, essa sarebbe nulla e improduttiva di effetti, salvo il disposto dell’art. 2126 cod. civ. per le attività medio tempore svolte. La sentenza impugnata ha errato nel ritenere possibile il rientro del personale pur in assenza di reinternalizzazione.

La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta i primi tre, assorbe il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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