Tardivo ricorso per cassazione nel rito del lavoro e inammissibilità: il termine semestrale non è sospeso nel periodo feriale (Cass. civ. Sez. Lav n. 9793 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, pubblicata successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 54, della legge n. 144/1999, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza), senza che trovi applicazione la sospensione dei termini nel periodo feriale, non essendo tale sospensione operante per i giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 1994. La notificazione effettuata oltre tale termine rende il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un dipendente di una amministrazione comunale, che aveva svolto le funzioni di componente della commissione di collaudo per opere di urbanizzazione, agiva in sede monitoria per ottenere il pagamento dei compensi. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, su impugnazione dell’ente, rigettava la pretesa del lavoratore, ritenendo che le prestazioni fossero già retribuite e che difettasse il necessario iter amministrativo di spesa. Avverso la sentenza della Corte territoriale, il dipendente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’amministrazione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall’amministrazione controricorrente nel proprio atto difensivo, rilevando come il ricorrente non avesse fornito alcuna replica sul punto nelle memorie depositate.
Dall’esame degli atti è emerso che la sentenza di appello era stata pubblicata in data 17 febbraio 2023, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato solo in data 15 settembre 2023, oltre la scadenza del termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. La Corte ha specificato che, nel processo del lavoro, non trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, istituto che opera solo per i giudizi instaurati anteriormente al 1° gennaio 1994.
Pertanto, avendo il ricorrente notificato l’atto di impugnazione dopo la scadenza del termine perentorio, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., senza necessità di esaminare i motivi di doglianza proposti, che comunque vertevano sull’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione e sulla configurabilità di un’obbligazione dell’ente derivante dall’impegno di spesa.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, nonché l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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