Spese al contumace vittorioso non dovute ex art. 91 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10126 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., è fondata sull’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere attività processuale per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto. Essa non può, pertanto, essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, il quale, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. L’impugnazione del ruolo ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 costituisce lo specifico mezzo per devolvere al giudice tutte le questioni relative alla fondatezza della pretesa contributiva, con conseguente inutilità del giudizio di accertamento negativo preventivo promosso dal contribuente.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall’istituto previdenziale per contributi, sanzioni e accessori, a seguito di accertamento sul reddito eccedente il “minimale” per l’anno 2009. Il tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ai sensi del d.lgs. n. 46/99, con compensazione integrale delle spese.
La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello incidentale dell’istituto previdenziale e condannava il contribuente alle spese del doppio grado di giudizio, ritenendo che l’accertamento avesse portata presuntiva di fondatezza non efficacemente contrastata. Avverso tale decisione, il contribuente proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, lamentando, tra l’altro, la nullità della notifica dell’appello incidentale, il vizio di motivazione apparente e l’assenza di prova della pretesa contributiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, relativo alla tardività della notifica dell’appello incidentale ex art. 436, comma 3, c.p.c., valorizzando i plurimi rinvii d’udienza che avevano concesso all’appellante principale un tempo ampiamente superiore a quello normativamente previsto per predisporre le proprie difese
I motivi secondo e quarto sono stati dichiarati inammissibili, poiché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva attribuito all’accertamento una portata presuntiva, onerando il contribuente di una prova contraria non fornita
Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, richiamando il principio secondo cui l’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 prevede uno specifico mezzo di impugnazione del ruolo da azionare entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con devoluzione al giudice di tutte le questioni sulla fondatezza della pretesa, con la conseguenza che nessun risultato utile può conseguire il contribuente che abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo prima della notifica della cartella (cfr. Cass. n. 6753 del 2020).
Il quinto motivo è stato, invece, accolto. La Corte ha ribadito che la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. presuppone che la parte abbia subito una diminuzione patrimoniale per l’attività processuale svolta, con la conseguenza che il contumace vittorioso non ha diritto al rimborso delle spese, non avendo espletato alcuna attività (cfr. Cass. n. 16174/2018, Cass. n. 12897/2019). Nella specie, l’istituto previdenziale era rimasto contumace in primo grado e, pertanto, non aveva diritto alle spese di quel grado, correttamente compensate dal giudice di merito.
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Nota della Redazione
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