Efficacia riflessa del giudicato amministrativo sul parametro del canone Cosap (Cass. civ. Sez. I n. 22463 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza amministrativa passata in giudicato che dichiari oggettivamente illegittimo il parametro di determinazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche esplica efficacia riflessa anche nei confronti del regolamento comunale anteriore che abbia recepito quel medesimo parametro senza modifiche. Il giudice ordinario non disapplica in via retroattiva il regolamento previgente, ma prende atto che il criterio di calcolo dichiarato illegittimo è stato trasfuso immutato nella disciplina successiva, con la conseguenza che l’ingiunzione fondata su di esso è illegittima nella parte relativa alla quantificazione dell’indennità di canone e delle connesse sanzioni. I motivi di ricorso che non censurino in termini specifici la ratio decidendi della pronuncia impugnata sono inammissibili, e il giudicato esterno non può essere invocato per la prima volta in cassazione se formatosi nel corso del giudizio di merito.

Il Fatto

Una società titolare di impianti pubblicitari riceveva dal Comune un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento di oltre 153.000 euro a titolo di canone Cosap e sanzioni, riferito all’occupazione di spazi pubblici per gli anni 2010 e 2011. L’atto si fondava sul regolamento comunale approvato con deliberazione del 31.3.2001, che adottava il criterio del metro lineare.

La società proponeva opposizione, deducendo che il T.A.R. e il C.G.A. avevano già annullato il parametro del metro lineare, reputandolo illogico, e chiedeva dichiararsi la nullità dell’ingiunzione. Il Tribunale rigettava le domande per tardività; la Corte d’Appello accoglieva in parte il gravame, dichiarando l’illegittimità dell’ingiunzione nella parte relativa alla quantificazione del canone e delle sanzioni. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, connessi, denunciavano la violazione del principio di irretroattività e il vizio di motivazione, sul presupposto che la Corte d’Appello avesse disapplicato retroattivamente il regolamento del 2001, mentre le pronunce amministrative avevano avuto ad oggetto il regolamento del 2011. La Corte li respinge, rilevando che i mezzi non censurano in termini specifici la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Il giudice d’appello, infatti, non aveva annullato né disapplicato in via retroattiva il regolamento previgente. Aveva piuttosto riconosciuto l’efficacia riflessa del giudicato amministrativo, sul rilievo che la declaratoria di illegittimità del parametro del metro lineare, in sé oggettivamente illogico, trascendeva l’ambito del solo regolamento del 2011. Il criterio, previsto dall’art. 4, quarto comma, del regolamento del 2001, era stato trasfuso senza alcuna modifica nella disciplina successiva.

La Corte richiama il principio per cui la sentenza passata in giudicato produce conseguenze giuridiche anche verso i soggetti rimasti estranei al processo, quando siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione ivi definita. Esclude poi che ricorra il vizio di contraddittoria motivazione, non più configurabile nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che attribuisce rilievo al solo omesso esame di un fatto decisivo.

Il terzo motivo invocava l’efficacia riflessa di una successiva pronuncia del C.G.A. che aveva reputato legittimo il criterio del metro lineare. La Corte lo respinge: il giudicato esterno non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se si è formato nel corso del giudizio di merito, e comunque il ricorrente non ha riprodotto integralmente il testo della decisione, violando il principio di autosufficienza del ricorso. Il quarto motivo, sulla compensazione delle spese, cade con gli altri. Il ricorso è rigettato, con condanna del Comune alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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