Ricognizione di debito della pubblica amministrazione e forma scritta ad substantiam (Cass. civ. Sez. I n. 22464 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento di debito proveniente da una pubblica amministrazione è soggetto a forma scritta ad substantiam e deve essere trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, legge n. 289 del 2002. La dichiarazione di essere debitore integra ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ. e non confessione, che ha ad oggetto fatti e non rapporti giuridici. Il documento privo di data, non protocollato e senza prova della trasmissione alla Corte dei conti non soddisfa il requisito formale, che condiziona validità ed efficacia dell’atto. Il giudice di merito che ne neghi il valore confessorio esprime ragioni sufficienti, non sindacabili in sede di legittimità se non per violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Il Fatto
Il ricorrente aveva svolto l’incarico di Commissario Straordinario di un ente pubblico, conferito con decreto ministeriale per 90 giorni e prorogato con tre successivi decreti, per un periodo complessivo continuativo dal dicembre 2006 al dicembre 2007. L’ente aveva corrisposto solo una parte del compenso; il Commissario, assunta l’inespressa proroga del compenso iniziale per ciascun periodo, chiedeva il saldo in via monitoria.
L’ente proponeva opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione e sostenendo che l’importo indicato nel decreto di nomina era commisurato su base annua all’indennità di carica del Presidente. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. La Corte d’appello respingeva il gravame, valorizzando la lettura sistematica dei decreti e il pagamento mensile proporzionale all’importo annuo. Il Commissario ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il quarto motivo, per ragioni di priorità logica. Il ricorrente sosteneva la formazione di un giudicato interno sull’interpretazione del decreto di nomina operata dal Tribunale. Il motivo è infondato: l’effetto devolutivo dell’appello preclude al giudice di estendere le statuizioni a punti non compresi nei motivi, ma non viola il tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni in rapporto di diretta connessione con quelle dedotte. Il giudicato interno non si forma sul fatto, ma sulla sequenza fatto-norma-effetto: l’impugnazione di uno solo degli elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione.
Il primo motivo, che denunciava motivazione omessa o apparente, è infondato. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è deducibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo. Le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 hanno ricondotto il vizio al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione dell’art. 111 Cost., emergente dal testo della sentenza. La Corte d’appello ha esposto le ragioni del diniego di valore confessorio al documento, indicate in modo chiaro.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è esclusa: il principio di non contestazione riguarda i fatti, non il valore probatorio dei documenti, rispetto ai quali opera solo il disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ. Nel merito, la dichiarazione di essere debitore è ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ., non confessione. Provenendo da un’Amministrazione pubblica, richiede la forma scritta ad substantiam e la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti ex art. 23, comma 5, legge n. 289 del 2002, requisito di validità ed efficacia. Il documento era privo di data, non protocollato e privo di prova della trasmissione; i poteri rappresentativi del firmatario non erano adeguatamente dimostrati.
Il terzo motivo è inammissibile: l’interpretazione dell’atto amministrativo è riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione delle regole di ermeneutica o radicale inadeguatezza della motivazione. Il ricorrente ha contrapposto la propria lettura a quella della Corte territoriale senza specifica critica alla ratio decidendi. Il quinto motivo è inammissibile per genericità ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non indicando quando e dove il riconoscimento del maggior compenso sarebbe avvenuto. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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