Elusione fiscale nella rivendita infragruppo prima della decadenza triennale (Cass. civ. Sez. V n. 16248 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Si configura elusione fiscale, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il duplice trasferimento in ordine successivo di fabbricati o porzioni di fabbricato ad uso abitativo tra società facenti capo al medesimo gruppo societario, attraverso la titolarità di partecipazioni di controllo totalitario a cascata, delle quali l’una abbia acquistato e, prima del decorso del triennio, rivenduto all’altra i medesimi immobili, entrambe dichiarando di avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1, della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nonché dalla nota all’art. 1 della tariffa annessa al medesimo d.lgs. n. 347. L’operazione complessiva è diretta al solo scopo di evitare alla prima acquirente la decadenza sancita dalla nota II-ter dell’art. 1 della tariffa, in modo da prolungare, con la conservazione della proprietà degli immobili, la fruizione del beneficio fiscale per un ulteriore triennio in seno al medesimo gruppo, in contrasto con la finalità delle norme agevolative di realizzare il trasferimento degli immobili a soggetti privati per l’effettiva destinazione ad uso abitativo entro la scadenza del termine triennale dall’acquisto, senza che concorrano altre valide, non marginali, ragioni extrafiscali.
Il Fatto
Una società immobiliare aveva riscattato, con atto notarile del 13 ottobre 2010, immobili abitativi e strumentali, dichiarando in atto l’intenzione di rivenderli entro tre anni per fruire dell’imposta di registro ridotta all’1% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. In prossimità della scadenza del triennio, il 10 ottobre 2013, la stessa società rivendeva i soli immobili abitativi rimasti invenduti a un’altra società del gruppo, costituita alcuni mesi prima.
L’Amministrazione finanziaria notificava avviso di liquidazione per la decadenza dall’agevolazione, ritenendo che la rivendita infragruppo fosse strumentale a eludere la condizione risolutiva della mancata rivendita entro il triennio. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via sistematica la disciplina dell’abuso del diritto dettata dall’art. 10-bis della legge n. 212/2000, che unifica ed equipara elusione e abuso con valenza generale per tutti i tributi. I presupposti dell’abuso sono tre: assenza di sostanza economica dell’operazione, realizzazione di un vantaggio fiscale indebito e carattere essenziale di tale vantaggio rispetto all’operazione complessiva. Le operazioni abusive non sono nulle, ma inefficaci ai fini tributari.
L’onere probatorio grava sull’Amministrazione, che deve dimostrare il disegno elusivo e le alterazioni degli schemi negoziali rispetto a una normale logica di mercato; sul contribuente grava l’onere di provare le valide ragioni extrafiscali che giustificano l’insieme delle operazioni. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2022, n. 27709.
Quanto alla disciplina agevolativa, la Corte osserva che l’art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa e la nota II-ter subordinano l’imposta di registro ridotta e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa all’effettiva rivendita degli immobili entro il triennio. La finalità è premiare le imprese capaci di assicurare una rapida ricollocazione degli immobili sul mercato abitativo. Se gli immobili non sono rivenduti nel triennio, il contribuente decade dalle agevolazioni e l’Amministrazione recupera le imposte ordinarie, con soprattassa del 30% e interessi moratori.
Nel caso concreto, la rivendita è avvenuta a una società costituita ad hoc, priva di struttura organizzativa autonoma, con sede coincidente con quella della controllante, finanziata dalla stessa e che non ha svolto ulteriore attività commerciale dopo l’acquisto, mentre gli immobili hanno continuato a essere gestiti e pubblicizzati dalla venditrice. Tali elementi dimostrano che il secondo trasferimento è stato meramente strumentale a eludere la decadenza e a consentire l’indebita traslazione dell’agevolazione per un ulteriore triennio, in contrasto con la finalità delle norme. La Corte richiama il proprio orientamento in termini (Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22037).
Infondata è anche la censura relativa a una pretesa duplicazione del prelievo: il secondo trasferimento è stato oggetto di separato avviso di liquidazione nei confronti dell’altra società, riguardante la decadenza dalle agevolazioni autonomamente invocate, con la conseguenza che solo l’atto del 2010 può essere oggetto di imposizione in misura ordinaria. Il ricorso è respinto, con conferma del principio di diritto formulato.
Nota della Redazione
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