Compensazione spese: la serialità della lite non è grave ed eccezionale ragione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22765 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., giustificano la compensazione totale o parziale, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. In assenza di reciproca soccombenza, la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente nella motivazione. La serialità della lite non integra tale presupposto, a differenza dell’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all’epoca dell’introduzione della causa.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli l’accoglimento della domanda per differenze retributive proposta nei confronti di una società cooperativa. La Corte d’appello di Napoli, riformando parzialmente la decisione, ha condannato il Comune, in solido con la Cooperativa, al pagamento di euro 12.341,63 oltre accessori, compensando per metà le spese del grado di appello in ragione della serialità della lite.
Avverso la sentenza la lavoratrice propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, il primo dei quali censura proprio la compensazione parziale delle spese. Il Comune resiste con controricorso; la Cooperativa resta intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte ricorda che le gravi ed eccezionali ragioni, esplicitate nella motivazione per giustificare la compensazione ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. — nella formulazione applicabile ratione temporis — non possono essere illogiche o erronee: diversamente si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.
In assenza di reciproca soccombenza, la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, secondo il testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
La Corte riconosce che tra le gravi ed eccezionali ragioni rientra, ad esempio, l’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all’epoca dell’introduzione della causa. Non altrettanto può dirsi, però, quanto alla serialità della controversia: essa non integra il presupposto normativo della compensazione.
Accolto il primo motivo, il secondo e il terzo restano assorbiti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rimessa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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