Redditi di società di persone imputati al socio anche se illeciti (Cass. civ. Sez. V n. 16242 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il reddito prodotto da una società di persone in conseguenza dell’attività delittuosa di taluni soci va imputato a tutti i soci, in proporzione alla relativa quota, indipendentemente dalla percezione e a nulla rilevando che taluni di essi non abbiano concorso nel reato. Non opera, in tal caso, la deroga degli atti non pertinenti all’oggetto sociale, quando la condotta illecita sia comunque riconducibile all’interesse societario. Il maggior reddito imputato al socio comporta anche l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, pure per il socio accomandante, la cui colpa consiste nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sui bilanci, ai sensi dell’art. 2320, ultimo comma, cod. civ. L’esito del processo penale, sfociato in archiviazione, è privo di efficacia di giudicato e non esclude la responsabilità tributaria del socio.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate recuperava a imposizione, per l’anno d’imposta 2010, i redditi accertati nei confronti di una società in accomandita semplice, imputandoli per trasparenza al socio accomandante, ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. Il contribuente impugnava l’avviso davanti alla competente commissione provinciale, che rigettava il ricorso.

La CTR Veneto confermava l’accertamento nel merito, ma accoglieva l’appello quanto alle sanzioni, ritenendo mancante la colpa del socio accomandante, assolto in sede penale. Contro tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa dell’unitarietà dell’accertamento: il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente società e soci, sicché tutti devono essere parte del medesimo procedimento. Il litisconsorzio necessario non sussiste, però, quando il contribuente svolga difese fondate su eccezioni personali, come nel caso di specie, dove si controverte della decadenza dal potere accertativo, dell’inapplicabilità del principio di trasparenza e dell’applicabilità delle sanzioni.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile: la censura investe una mera argomentazione della CTR, non una autonoma ratio decidendi, ed è priva di specifico interesse, non contestando il ricorrente il maggior reddito. Il secondo motivo è infondato, poiché il giudice non è tenuto a esaminare espressamente ogni allegazione, dovendosi ritenere implicitamente disattese le tesi incompatibili con la decisione adottata; nel caso concreto l’applicabilità dell’art. 5 t.u.i.r. era il punto centrale e la CTR vi aveva fatto riferimento, sia pure implicitamente.

Il terzo motivo è respinto nel merito. Le società di persone non sono soggetti passivi d’imposta, ma centri di riferimento del reddito, attribuito direttamente ai soci in base alle quote. La disposizione ha superato plurimi vagli di costituzionalità, anche con riguardo alla posizione dell’accomandante. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la trasparenza non configura una presunzione di distribuzione degli utili, ma un meccanismo di imputazione di ciò che il legislatore assume come reddito prodotto; il socio, anche non amministratore, è titolare di poteri di controllo che giustificano l’imputazione.

Sul tema specifico dell’illecito degli amministratori, la Corte ribadisce che l’attività costituente reato posta in essere da un socio-amministratore non interrompe il rapporto organico, se gli atti sono pertinenti all’azione sociale e rispondono a un interesse riconducibile all’oggetto sociale. Il reddito realizzato dalla società per effetto dell’attività delittuosa di taluni soci va quindi imputato a tutti, in proporzione delle quote, a nulla rilevando la mancata partecipazione al reato.

Il primo motivo del ricorso incidentale è accolto: la CTR, dando rilievo all’assenza di responsabilità penale, non ha applicato il principio secondo cui il maggior reddito imputato al socio comporta anche la sanzione per infedele dichiarazione. Ciò vale pure per l’accomandante, la cui colpa consiste nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sui bilanci. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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