Emersione: niente attesa occupazione se il rapporto non è mai sorto (TAR Lazio n. 3965 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che il rapporto di lavoro dichiarato nella domanda si sia effettivamente instaurato. La mera promessa di assunzione, rimasta ineseguita per il sopravvenuto decesso del datore di lavoro, non integra il requisito previsto dall’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, perché la cessazione o interruzione del rapporto postulano per definizione un rapporto già costituito. La causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore rileva solo se il vincolo lavorativo è stato in concreto avviato; diversamente, la domanda non può essere accolta.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento prefettizio che ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal proprio datore di lavoro. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha motivato il diniego rilevando che il contratto di lavoro proposto nella domanda non era mai stato instaurato prima del decesso del datore di lavoro, con conseguente carenza del requisito dell’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020. Il rigetto è stato preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, con osservazioni del lavoratore ritenute non idonee.
Nel ricorso lo straniero deduce la violazione di legge per la notifica degli atti in sola lingua italiana, in assenza di traduzione, e contesta la qualificazione del proprio rapporto come mera promessa, sostenendo che lo stesso si fosse in concreto instaurato e che la mancata formalizzazione dipendesse da causa di forza maggiore a lui non imputabile. Domanda pertanto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla scansione degli elementi valorizzati dal provvedimento: la carenza del requisito del comma 4 dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, nonché l’inidoneità della mera promessa di assunzione a integrare la fattispecie legale. Il passaggio centrale è la netta distinzione tra cessazione del rapporto e mancata costituzione dello stesso.
Sotto il primo profilo, il giudice amministrativo osserva che la mancata formalizzazione del rapporto secondo il quadro disciplinare di riferimento preclude l’accoglimento della domanda di emersione. In tal senso richiama, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., il precedente conforme su analoga questione, secondo cui il rapporto di lavoro dichiarato deve risultare costituito; diversamente la circostanza impeditiva non opera. Il precedente valorizza l’assenza della comunicazione obbligatoria all’INPS e la mancata dimostrazione, con mezzi alternativi, dell’effettiva instaurazione del rapporto.
Il Collegio ribadisce che il decesso del datore di lavoro, quale causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore, rientra in via generale tra le ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma solo se un rapporto risulti già instaurato. La ratio è rinvenuta nel fatto che l’attesa occupazione è istituto i cui presupposti postulano la perdita di un lavoro e non la semplice promessa di occupazione.
Su questa base il ricorso è rigettato nel merito, in continuità con il rigetto cautelare della domanda per carenza di fumus boni iuris. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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