Improcedibile il ricorso contro l’OM sulle GPS se non impugnate le graduatorie (TAR Lazio n. 3969 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un atto generale che disciplina la compilazione delle graduatorie provinciali di supplenza, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando non sia stata impugnata la singola graduatoria applicativa. È infatti l’atto applicativo a realizzare concretamente il pregiudizio della sfera giuridica soggettiva del docente e a rendere attuale l’interesse al ricorso. Dall’eventuale annullamento dell’atto generale non deriverebbe alcun vantaggio concreto, versando in condizione di inoppugnabilità l’atto conclusivo della procedura. La dichiarazione di improcedibilità opera anche nei confronti dei ricorrenti che non abbiano espressamente rinunciato agli atti del giudizio.

Il Fatto

I ricorrenti sono docenti non di ruolo che deducono di non aver potuto accedere al percorso abilitante di cui al DPCM del 4 agosto 2023, al contrario dei docenti abilitati per i quali, per talune classi di insegnamento, erano stati avviati i percorsi da 30 CFU. Essi impugnano l’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, nella parte in cui riconosce ulteriori 24 punti ai docenti abilitati mediante i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, insieme alle tabelle di valutazione dei titoli e all’O.M. n. 114 del 10 giugno 2024.

Il ricorso è stato proposto quale gravame contro atti generali, con plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere. Respinta la domanda cautelare, l’ordinanza è stata riformata in appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. La Sezione III bis ha poi sollevato d’ufficio questioni di inammissibilità e improcedibilità e ha rimesso la causa alla Sezione competente per materia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto della dichiarazione di alcuni ricorrenti di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio: per le rispettive posizioni il ricorso è pacificamente improcedibile. La decisione non si esaurisce però in questa declaratoria, perché la questione viene esaminata e risolta anche per tutti gli altri ricorrenti.

In via assorbente, il Tribunale rileva che l’impugnativa dell’atto generale non è mai stata seguita dall’impugnazione delle singole graduatorie, con cui si sarebbe potuta concretizzare la lesione della sfera giuridica dei ricorrenti in ragione di una posizione deteriore rispetto a quella ambita. È l’atto applicativo, ossia la graduatoria, a realizzare effettivamente il pregiudizio e a rendere attuale l’interesse a ricorrere.

Il Collegio trae conferma dallo stesso ricorso, nel quale i ricorrenti fanno riferimento ai punteggi dei docenti convocati in base a specifici decreti, richiamando così la propria posizione in graduatoria. La prospettazione difensiva secondo cui l’O.M. n. 88/2024 sarebbe immediatamente lesiva non è condivisibile: la mancata convocazione degli interessati, dipendente dalla ritenuta illegittima attribuzione del punteggio, rende indispensabile l’impugnazione delle rispettive graduatorie, unico strumento per evidenziare la lesione della posizione giuridica soggettiva.

La mancata impugnazione della graduatoria finale si traduce, in adesione a un indirizzo consolidato, nella improcedibilità del ricorso avverso l’atto generale, poiché dal richiesto annullamento non deriverebbe alcun concreto vantaggio, versando in condizione di inoppugnabilità l’atto conclusivo della procedura. Il Collegio richiama, sul punto, la sentenza della Sezione III bis del 22 agosto 2025, n. 15684.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di tutti i ricorrenti, e non soltanto di quelli che hanno esplicitamente dichiarato di non avere più interesse. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della difesa di mero stile dell’Amministrazione, limitata all’allegazione della relazione degli uffici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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