Emersione dal lavoro irregolare: obbligo di preavviso di rigetto e prova della (TAR Lombardia n. 1006 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 d.l. n. 34/2020 il rigetto dell’istanza fondato sulla mancata comparizione delle parti alla stipulazione del contratto di soggiorno presuppone il rispetto dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, che consente al lavoratore di rappresentare le ragioni della mancata conoscenza della convocazione. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare il corretto invio dell’avviso. La mera scansione della ricevuta di accettazione della pec è inidonea a dimostrare quale atto sia stato allegato e comunicato. La documentazione prodotta oltre il termine dell’art. 73, comma 1, c.p.a. è inammissibile e non può fondare la decisione.
Il Fatto
La Prefettura di Brescia – Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ex art. 103 d.l. n. 34/2020 in favore del ricorrente. Il provvedimento si fondava sulla mancata comparizione del datore di lavoro e del lavoratore all’appuntamento fissato per la stipulazione del contratto di soggiorno, da cui l’Amministrazione ha dedotto l’improcedibilità dell’istanza per difetto di interesse. Erano stati emessi pareri favorevoli sia dalla Questura sia dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia. L’Amministrazione si è costituita senza svolgere difese e senza produrre la documentazione del procedimento. Solo due giorni prima dell’udienza ha depositato un decreto di riapertura del procedimento e la documentazione sull’invio delle comunicazioni, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude la cessazione della materia del contendere. La documentazione è stata depositata ben oltre il termine dell’art. 73, comma 1, c.p.a. e non è stata oggetto di contraddittorio con la parte ricorrente. Il decreto di riapertura, inoltre, non ha espressamente revocato il provvedimento impugnato. Il Tribunale ritiene quindi di doversi pronunciare nel merito, a tutela del diritto di difesa.
Nel merito il ricorso è fondato. Dagli atti non risulta inviata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento prevista dall’art. 10 bis l. n. 241/1990. Tramite quel preavviso il ricorrente avrebbe potuto riferire di non avere avuto conoscenza della convocazione e chiedere un nuovo appuntamento.
L’Amministrazione non ha fornito la prova del corretto invio della convocazione. La documentazione sul punto è inammissibile perché tardiva. La mera scansione della ricevuta di accettazione della pec è inidonea a dimostrare quale atto fosse allegato e comunicato. La copia della comunicazione prodotta reca come destinatario il solo datore di lavoro e un indirizzo di residenza, non l’indirizzo pec indicato dalla Prefettura.
Il Collegio rileva inoltre che l’Amministrazione era già stata informata, in pendenza del procedimento, della mancata ricezione della convocazione, come attestano le richieste di notizie inviate dal difensore del ricorrente.
Il ricorso è accolto e il provvedimento di rigetto annullato. L’annullamento non incide sul decreto di riapertura né sul prosieguo della procedura di emersione, estranei all’oggetto del giudizio. Le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.