Esame avvocato, sindacato sul giudizio di non idoneità della sottocommissione (TAR Lombardia n. 1479 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attività delle commissioni di esame di abilitazione alla professione forense, sia nella predisposizione delle prove sia nella valutazione, è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso solo se il giudizio sia viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta, riscontrabile ictu oculi dalla sola lettura degli atti. Non è consentito al giudice sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della commissione, né utilizzare mezzi istruttori per infirmarne le conclusioni. Il giudizio sintetico complessivo di non idoneità è coerente con i punteggi conseguiti nelle singole materie, così come l’interdisciplinarietà di un quesito non integra di per sé eccesso di potere.

Il Fatto

Il ricorrente, ammesso all’esame di abilitazione per l’iscrizione all’albo degli avvocati, sessione 2020, sosteneva la prima prova orale da remoto, ottenendo il voto di 26/30, e successivamente la seconda prova orale in presenza davanti alla II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Milano. In tale sede riportava voti insufficienti in tre materie su sei e il giudizio sintetico complessivo di non idoneità.

Il candidato impugnava il verbale e gli atti connessi davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento del giudizio e deducendo la violazione dei criteri fissati dalla Commissione Centrale con l’allegato A al verbale del 15 settembre 2021, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere. Il Ministero della Giustizia si costituiva resistendo. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 303 del 9 marzo 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, ritenendoli infondati. Muove dal principio generale secondo cui l’attività delle commissioni di esame è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2087 del 2019.

Quanto alla dedotta irriconducibilità di una domanda di diritto ecclesiastico alla relativa disciplina, il TAR osserva che l’affermazione è fortemente opinabile, poiché taluni temi presentano un’intrinseca interdisciplinarietà, e che comunque tale censura non è sufficiente a scalfire il giudizio complessivo, considerati i voti riportati. Il giudizio sintetico di non idoneità risulta coerente con l’insufficienza in tre materie su sei e con i voti appena sufficienti nelle restanti.

In ordine alle domande sulla sola legge professionale e non sul codice deontologico, il Collegio rileva che il candidato è tenuto a conoscere entrambi gli ambiti, sicché la commissione è libera di sottoporre quesiti anche su una sola delle due materie, senza che ciò infici l’esame.

Sulla mancata predisposizione preventiva delle domande e sul sorteggio, il TAR sottolinea che l’allegato A prevede la predisposizione come una delle possibili modalità di espletamento della prova, ben potendo le commissioni decidere di non seguirla. Le Sottocommissioni milanesi, nella seduta del 16 settembre 2021, avevano optato per la formulazione orale delle domande, aderendo ai criteri di valutazione e non alle modalità di svolgimento. Non emerge quindi alcuna contraddizione. Il verbale del 20 gennaio 2022 attesta peraltro che al candidato sono state poste plurime domande per ciascuna materia, garantendo l’ampiezza dell’esame.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del Ministero della Giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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