Sei scatti stipendiali a fini TFS per il militare cessato a domanda (TAR Puglia n. 1006 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, spetta a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile sia ad ordinamento militare, compresa la Guardia di Finanza, anche quando il collocamento in quiescenza avvenga a domanda. Il secondo comma della disposizione richiede, per tale ipotesi, il compimento dei 55 anni di età e di 35 anni di servizio utile, con presentazione dell’istanza entro il 30 giugno dell’anno in cui maturano entrambe le anzianità. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere incidente sulla sola tempistica del collocamento a riposo. Sul piano processuale, l’unico soggetto passivo della pretesa è l’Ente previdenziale competente, restando estranei al giudizio il Ministero e il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare appartenente alla Guardia di Finanza, si era congedato a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire i benefici economici dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo e a pagare le differenze maturate.

L’INPS, ritualmente evocato, non si è costituito. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Richiamando gli artt. 25 e 28 del D.P.R. n. 1032/1973, il Tribunale osserva che la liquidazione e il pagamento del trattamento di fine servizio competono in via esclusiva all’Ente previdenziale. La partecipazione di altre Amministrazioni al procedimento prodromico non incide sulla loro legittimazione: solo l’INPS è il soggetto debitore e l’unico nei cui confronti la controversia deve essere instaurata. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. II, nn. 2878 e 2979 del 2023.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio riporta il comma 1 dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, che attribuisce i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e il comma 2, che estende il beneficio a chi chiede il collocamento in quiescenza con i requisiti richiesti.

La sussistenza dei due presupposti è pacifica: la loro esistenza, dedotta nell’atto introduttivo, non è stata contestata dalle Amministrazioni intimate, con le conseguenze dell’art. 64, comma 2, c.p.a.. Il Collegio ritiene quindi di non poter condividere le argomentazioni delle resistenti e aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato, che riconosce il beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia, anche militari e anche in congedo a domanda, richiamando le sentenze Cons. Stato, Sez. II, nn. 2879, 2985, 3909, 3910, 3912, 3914 e 4844 del 2023.

Il percorso argomentativo richiamato muove dalla progressiva omogeneizzazione del trattamento del comparto difesa e sicurezza. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15 bis, del D.L. n. 387/1987 da parte del Codice dell’ordinamento militare spiega perché l’art. 1911, comma 3, dello stesso Codice lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6 bis. La nozione di forza di polizia accolta dalla disposizione è ampia e la domanda entro il 30 giugno non è soggetta a decadenza, incidendo solo sulla tempistica del collocamento a riposo.

Applicando tali coordinate, il Tribunale accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti, oltre interessi legali sino al soddisfo, e condanna l’INPS al riconteggio, alla liquidazione e al pagamento delle differenze. Le spese seguono la soccombenza e sono compensate nei confronti delle altre due Amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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