Energia idroelettrica e VIA: prevale il principio di non deterioramento (Cass. civ. Sez. Un. n. 2186 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di derivazioni idroelettriche, il principio di non deterioramento dei corpi idrici, sancito dall’art. 4, par. 1, dir. 2000/60/CE e recepito dall’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, costituisce il precipitato del più generale principio di precauzione di cui all’art. 191 TFUE ed è sovraordinato rispetto al diritto interno. Esso può essere sacrificato solo nei casi e alle condizioni previste dall’art. 4, par. 7, dir. 2000/60/CE e dall’art. 77, comma 10 bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, e in particolare quando le relative deroghe siano specificamente menzionate e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico. Ne consegue che, in assenza di tali deroghe nel piano, l’amministrazione è tenuta a negare l’autorizzazione di un progetto idoneo a deteriorare lo stato del corpo idrico, prevalendo il principio di precauzione sul principio del sostegno alle fonti energetiche rinnovabili. La valutazione di impatto ambientale, inoltre, non è un mero atto tecnico, ma espressione di amplissima discrezionalità amministrativa nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una derivazione ad uso idroelettrico di un rio in provincia di Belluno, ha domandato il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e gestione di una centrale, chiedendo l’attivazione del procedimento di VIA. Il Comitato regionale VIA ha dapprima espresso parere negativo e poi ha reso il parere definitivo sul progetto, evidenziando gravi dissesti geologici e idrici; con decreto regionale è intervenuto il diniego definitivo di VIA, avendo le opere collocazione in aree soggette a erosione, instabilità e frana all’interno di un parco regionale, con classificazione di rischio ambientale «alto». La Provincia ha svolto analoga valutazione, rilevando il possibile deterioramento dello stato qualitativo del corpo idrico.

La società ha impugnato avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche il decreto di diniego, i pareri e le note regionali e provinciali, depositando due atti per motivi aggiunti. Il Tribunale ha rigettato il ricorso con sentenza del 10 giugno 2022. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; hanno resistito con controricorso la Regione e la Provincia, svolgendo entrambe impugnazione incidentale condizionata.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno esaminato congiuntamente i primi due motivi, con cui si censuravano affermazioni della sentenza impugnata relative all’annullamento di una precedente concessione e alla necessità di una nuova istanza di derivazione. Il Collegio li ha dichiarati inammissibili per difetto di decisività: si tratta di obiter dictum, non incidenti sulla ratio decidendi, fondata sull’accertamento dell’inadeguatezza dell’impianto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che non si possono proporre censure avverso argomentazioni svolte ad abundantiam, prive di effetti sul dispositivo.

Il terzo motivo — con cui si lamentavano errori di fatto, vizi di motivazione e violazioni normative, nonché il mancato rispetto dell’art. 14 bis l. n. 241/1990 in ordine alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso — è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il mezzo cumula disordinatamente doglianze eterogenee, risolvendosi nella sostanziale confutazione dell’accertamento di fatto riservato al giudice del merito. Ha ricordato che avverso le decisioni del Tribunale superiore delle acque il ricorso per cassazione è ammesso, ex art. 111 Cost., per violazione di legge e solo per vizi di motivazione che ne integrino l’inesistenza, la contraddittorietà o la mera apparenza. La doglianza sulle soluzioni alternative è risultata, inoltre, carente di specificità e non autosufficiente, non essendo stato allegato che alternative progettuali fossero state prospettate nello SIA ex art. 22, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 152/2006.

Il quarto motivo — relativo ai principi di precauzione e di non deterioramento — è stato respinto nel merito. La Corte ha ricostruito la disciplina: l’art. 4, par. 1, dir. 2000/60/CE fissa il principio di non deterioramento, recepito nel d.lgs. n. 152/2006 e nell’art. 12 bis r.d. n. 1775/1933, quale declinazione del principio di precauzione. La deroga è possibile solo alle condizioni dell’art. 4, par. 7, dir. 2000/60/CE, tra cui la specifica menzione e illustrazione delle motivazioni nel piano di gestione. Poiché il piano non contempla alcuna deroga per i corpi idrici interessati, il diniego è legittimo. La valutazione di impatto ambientale è espressione di amplissima discrezionalità amministrativa, non di mero atto tecnico.

Il quinto motivo — sull’applicabilità della c.d. direttiva derivazioni ai procedimenti in corso — è stato giudicato infondato. La Corte ha chiarito che la metodologia ivi contenuta, non avendo carattere normativo, integra un semplice ausilio tecnico all’istruttoria e il suo utilizzo non è illegittimo in mancanza di evidenze di erroneità tecnico-scientifica o illogicità. I due ricorsi incidentali condizionati sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso principale è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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