Revocatoria fallimentare, scientia damni e specificità dei motivi di appello (Cass. civ. Sez. I n. 11606 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti e non contesti puntualmente la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata. Il ricorrente che deduca il vizio di motivazione o l’erronea applicazione dei canoni indiziari deve rappresentare compiutamente la ricostruzione del giudice di primo grado e l’atto di appello, per dimostrare che l’impianto logico di quella decisione era stato adeguatamente impugnato ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.. È del pari inammissibile la censura rivolta contro un’argomentazione svolta ad abundantiam, non costitutiva della ratio decidendi. Il controllo di legittimità non rivaluta gli indizi né la loro gravità e concordanza quando il rigetto dell’appello si fondi sull’elusione, da parte dell’appellante, dell’impianto argomentativo del primo giudice.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1435/2020, dichiarava inefficace ex art. 2901 cod. civ., nei confronti del fallimento di una società di costruzioni, la cessione di credito effettuata dalla società fallita in favore di una terza con atto notarile del 16 aprile 2015. Il primo giudice ravvisava la scientia damni in capo alla cessionaria muovendo da vincoli familiari duraturi e da comuni cointeressenze, anche patrimoniali.

La Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame, rilevando che l’appellante aveva omesso di “fare i conti” con l’approfondita ricostruzione del primo giudice, che aveva valorizzato il materiale probatorio secondo i canoni della prova per presunzioni. La cessionaria ricorreva allora per cassazione con tre motivi, cui il fallimento resisteva con controricorso. La ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 156, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte distrettuale richiamato per relationem la motivazione del tribunale senza un autonomo vaglio critico sull’elemento soggettivo della revocatoria.

La Corte osserva che la decisione impugnata ha spiegato con argomentazioni obiettivamente idonee le ragioni del rigetto: l’appellante non aveva confutato le statuizioni del primo giudice né il percorso motivazionale che le sorreggeva, limitandosi a riproporre questioni già decise. Il motivo evita di confrontarsi con la ratio decidendi, risultando così irrimediabilmente inficiato dalla sua genericità. La specificità della contestazione imponeva di rappresentare compiutamente sia la ricostruzione del primo giudice sia le doglianze dell’atto di impugnazione, per dimostrare che l’impianto logico della sentenza di primo grado era stato adeguatamente impugnato ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., con una parte argomentativa che confutasse le ragioni addotte dal tribunale.

Il secondo motivo, sul ragionamento indiziario ex art. 2729 cod. civ. e sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., si rivolge a una statuizione che offre una motivazione ad abundantiam: la ragione fondante il rigetto era costituita, invece, dalla elusione del complessivo impianto logico delle statuizioni di primo grado in tema di scientia damni. La censura contro un’argomentazione non costitutiva della ratio decidendi è pertanto inammissibile.

Il terzo motivo, che deduceva l’omesso esame della separazione e dello scioglimento della comunione legale, è parimenti inammissibile: la separazione era stata considerata all’interno della statuizione del primo giudice, secondo una ricostruzione esaminata anche dalla Corte distrettuale ma non impugnata nella sua completezza e perciò non rivedibile in appello.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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