Azione di accertamento negativo del saldo: onere probatorio sul correntista (Cass. civ. Sez. I n. 15176 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio instaurato dal correntista con domanda di accertamento negativo del saldo a debito risultante dal conto corrente, l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa grava sul correntista attore, non sulla banca che si limiti a resistere. Il principio dell’art. 2697 cod. civ. non subisce deroga per il fatto che l’oggetto della prova sia un fatto negativo, poiché la negatività non inverte né esclude l’onere, gravando sempre sulla parte che fa valere il diritto. La difficoltà di dimostrare un fatto non avvenuto non giustifica l’inversione dell’onere probatorio. Quando invece è la banca ad agire per il saldo, è su di essa che grava la prova del credito, con rideterminazione del saldo finale mediante gli estratti conto dall’apertura del rapporto.

Il Fatto

Una società correntista agiva in primo grado per ottenere l’accertamento negativo del saldo a debito registrato a proprio sfavore da una banca. La domanda era respinta. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 2553/2019, accoglieva il gravame e dichiarava l’insussistenza del saldo, ritenendo che spettasse alla banca provare i fatti costitutivi della propria pretesa, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

La banca soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi. La controricorrente resisteva con controricorso e memoria. La questione centrale riguardava la ripartizione dell’onere probatorio nell’azione di accertamento negativo del saldo di conto corrente.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2033 cod. civ. Il giudice di merito, prendendo le distanze da un consolidato indirizzo di legittimità, aveva accollato alla banca l’onere di provare la fondatezza del saldo a debito in presenza di un’azione di accertamento negativo proposta dal correntista.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando l’attore propone domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto e questi non si limiti a chiedere il rigetto ma proponga domanda riconvenzionale, entrambe le parti devono provare le rispettive pretese, restando soccombente chi non vi assolva (Cass. Sez. I n. 9201 del 2015, Cass. Sez. III n. 26916 del 2023, Cass. Sez. II n. 3374 del 2007, Cass. Sez. III n. 12963 del 2005).

Nell’azione di ripetizione di indebito, la giurisprudenza bancaria pone stabilmente a carico del correntista il duplice onere di provare i pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi (Cass. Sez. VI-I n. 33009 del 2019, Cass. Sez. I n. 30822 del 2018, Cass. Sez. VI-I n. 24948 del 2017).

Quanto alla difficoltà di provare un fatto negativo, la Corte osserva che i principi dell’art. 2697 cod. civ. non subiscono deroga: la negatività dei fatti non inverte l’onere, che grava sulla parte che fa valere il diritto. La prova può però essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni (Cass. Sez. III n. 14854 del 2013, Cass. Sez. III n. 384 del 2007, Cass. Sez. IV n. 23229 del 2004).

La Corte esclude che l’indirizzo invocato dal giudice di merito trovi sostegno nella giurisprudenza lavoristica sull’indebito previdenziale, superata dalle Sezioni Unite n. 18046 del 2010, secondo cui nel giudizio instaurato dal pensionato per l’accertamento negativo dell’obbligo restitutorio l’onere di provare i fatti costitutivi è a suo esclusivo carico. Da qui la cassazione della sentenza, con assorbimento degli altri motivi e rinvio alla Corte d’Appello di Bari in altra composizione.

Nota della Redazione

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