Equa indennità Pinto, acquiescenza alla notifica preclude il riesame (Cass. civ. Sez. II n. 23306 del 14.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equo indennizzo per irragionevole durata del processo, la parte privata che abbia notificato il decreto monitorio presta acquiescenza allo stesso e non può, costituendosi in opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001, chiedere un nuovo accertamento della propria domanda, né sul calcolo della durata irragionevole né sul parametro annuo di liquidazione. L’opposizione del Ministero ha sempre natura esclusivamente difensiva, mentre la parte privata assume posizione pretensiva solo quando sia stata essa stessa a proporre opposizione. Il decreto opposto deve essere revocato quando l’esito dichiarativo finale sia difforme dall’accertamento compiuto in sede monocratica.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 avverso il decreto con cui gli era stato ingiunto di pagare alla controparte un indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio civile. L’opponente deduceva un errore di computo del periodo di ritardo, sostenendo che esso fosse di tre anni anziché quattro.
La parte privata, costituendosi, contestava il parametro annuo di liquidazione assunto nel decreto, rivendicando un valore di causa indeterminabile e un parametro superiore. La Corte d’appello rigettava l’opposizione, correggendo la motivazione ma confermando l’importo. Il Ministero ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 5, comma 3, legge n. 89/2001.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce la struttura del procedimento ex legge n. 89/2001: come nel procedimento per decreto ingiuntivo, esso si articola in una prima fase inaudita altera parte, che termina con la provocatio ad opponendum, e in una seconda fase a contraddittorio pieno. L’opposizione ex art. 5-ter non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza la fase a cognizione piena di un unico procedimento.
Da questa premessa discende la regola decisiva. La parte privata può chiedere il riesame del provvedimento solo se non abbia notificato il decreto ottenuto in sede monitoria e proponga direttamente opposizione. La ricostruzione deriva dal combinato disposto degli art. 3, 5 e 5-ter legge n. 89/2001 ed è necessitata dalla non riproponibilità della domanda ex art. 3, comma 6.
Ne consegue che l’opposizione della difesa erariale ha sempre e soltanto natura difensiva, mentre la parte privata assume posizione pretensiva solo quando sia stata essa a proporre opposizione, come affermato da Sez. 6-2 n. 26851 del 2016. Il decreto opposto, inoltre, deve essere revocato quando l’esito dichiarativo finale sia difforme dall’accertamento monocratico.
Pertanto la parte privata non poteva, difendendosi dall’opposizione ministeriale, chiedere un nuovo accertamento della propria domanda, né quanto alla durata né quanto al parametro annuo, avendo prestato acquiescenza con la notifica ex art. 5, comma 3. Modificando i parametri in senso sfavorevole al Ministero e in assenza di sua contestazione, la Corte d’appello ha violato la norma sull’acquiescenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., revoca il decreto opposto e liquida l’indennizzo moltiplicando il parametro riconosciuto nel decreto per i tre anni di ritardo, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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