Frode carosello: onere probatorio e divieto di riduzione d’ufficio delle sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 23302 del 14.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesti l’inesistenza soggettiva delle operazioni, grava su di essa l’onere di provare che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. La prova può essere indiziaria, ma non può fondarsi sul solo dato della fittizietà del fornitore, richiedendo obiettivi riscontri. Assolto tale onere, incombe sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Il giudice tributario non può ridurre d’ufficio la sanzione in assenza di specifica domanda di parte, non comprendendo la richiesta di annullamento dell’atto l’istanza di riduzione.
Il Fatto
La società contribuente riceveva un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui l’Amministrazione contestava l’illegittima deduzione e detrazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, di costi ritenuti inesistenti, relativi a fatture emesse da una ditta individuale nell’ambito di una frode carosello. Veniva accertata una maggior imposta IVA di importo rilevante.
La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando la sanzione. La Commissione tributaria regionale rigettava entrambi gli appelli, confermando la decisione. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Ufficio resisteva con controricorso e ricorso incidentale. La causa giungeva alla Corte per la definizione dei profili probatori e sanzionatori.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati congiuntamente i tre motivi del ricorso principale, li dichiara infondati, ricostruendo la distribuzione dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello.
L’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione. L’oggetto dell’onere non è la prova della partecipazione all’accordo criminoso, ma solo che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla professionalità svolta, dell’inserimento in una evasione fiscale. La prova può essere indiziaria, ma la sola fittizietà del fornitore, pur dotata di idoneità probatoria, necessita di obiettivi riscontri.
Assolto l’onere, sorge in capo al contribuente la prova contraria: dimostrare che il fornitore non è fittizio e che egli ha agito senza consapevolezza adoperando la diligenza massima esigibile, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Non sono invocabili la regolarità della contabilità, la congruità dei pagamenti e la mancanza di benefici dalla rivendita, trattandosi di circostanze insite nella nozione stessa di operazione soggettivamente inesistente o esterne alla fattispecie.
Nel caso concreto, la Commissione ha richiamato elementi indiziari non contestati: assenza di contratti tra contribuente e fornitore e tra contribuente e intermediario, nonostante la rilevanza degli importi; assenza di dipendenti del fornitore; pagamenti a brevissimo termine e a prezzi inferiori alla media di oltre il 10%. La Corte esclude rilievo alla sentenza di assoluzione del giudice per le indagini preliminari, poiché l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, riconosce efficacia di giudicato alla sola sentenza dibattimentale irrevocabile, non a quella del GIP.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è fondato: la Commissione ha ridotto d’ufficio la sanzione in assenza di specifica istanza, violando il principio della domanda. La richiesta di annullamento dell’atto non comprende la diversa istanza di riduzione. La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo di quello incidentale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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