Cash pooling e finanziamento infragruppo: onere della prova sul Fisco (Cass. civ. Sez. V n. 995 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di transfer pricing finanziario infragruppo, grava sul Fisco nazionale l’onere di provare che il finanziamento è stato concesso a un tasso d’interesse inferiore a quello normale, quantificando la ripresa in base a un tasso di mercato osservabile su finanziamenti con caratteristiche sufficientemente comparabili, erogati a soggetti con il medesimo credit rating dell’impresa debitrice. Il parametro RendiStato, riferito alla redditività media di titoli pubblici a tasso fisso, non è omogeneo né comparabile con il contratto di finanziamento infragruppo ricostruito, sicché non vale a fondare la presunzione. Gli indizi offerti dall’Ufficio non assurgono a gravi, precisi e concordanti e non determinano l’inversione dell’onere probatorio in capo alla contribuente.

Il Fatto

La società contribuente, controllata italiana di un gruppo multinazionale, aveva sottoscritto nel 1999 un contratto di cash pooling con la controllante estera, secondo la formula dello “zero balance system”. A seguito di un processo verbale di constatazione del 2007, l’Ufficio riqualificava l’operazione come finanziamento infragruppo dissimulato e, con atto impositivo del 2008, riprendeva a tassazione, per il periodo di imposta 2004, il maggior reddito da interessi determinati induttivamente sul parametro RendiStato.

La contribuente impugnava l’atto, ottenendo ragione in primo grado. L’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale. L’Agenzia delle entrate ricorreva quindi per cassazione con tre motivi, ai quali la società replicava con controricorso.

La Motivazione della Corte

I motivi primo e terzo, trattati congiuntamente per connessione, denunciano la motivazione apparente della sentenza d’appello, che avrebbe confermato la decisione di primo grado richiamando questioni mai affrontate dal giudice provinciale. La Corte richiama il principio per cui il vizio ricorre quando il giudice omette di indicare gli elementi del proprio convincimento o li espone senza approfondita disamina, rendendo impossibile il controllo. Nel caso concreto, narrativa e motiva si sorreggono vicendevolmente e costituiscono un unicum: la sentenza supera il minimo costituzionale e le ragioni del primo grado risultano autonomamente vagliate. I due motivi sono infondati.

Il secondo motivo investe la qualificazione della fattispecie e il riparto dell’onere della prova. La Corte muove dal comportamento delle parti e dagli elementi indiziari ex art. 1362 cod. civ., che danno prevalenza alla sostanza sulla forma. La tenuta della cassa comune, secondo l’orientamento costante, adempie alla funzione di limitare l’accesso al credito bancario, finanziando le partecipanti con gli attivi di cassa altrui.

Secondo la giurisprudenza citata, il contratto si distingue tra national cash pooling e zero balance cash pooling: solo il primo genera interessi attivi a carico della capogruppo, mentre il secondo azzera le partite di dare-avere. Nel caso esaminato non si controverte di esenzione, ma di un contratto che, per i trasferimenti non giornalieri e per la liquidità trattenuta, si sostanzia in un finanziamento.

Il punto centrale riguarda il transfer pricing finanziario. Il Fisco deve provare la transazione a un tasso inferiore a quello normale, quantificandola su un parametro di mercato comparabile; la determinazione è quaestio facti rimessa al giudice di merito. Il RendiStato, tuttavia, non ha attinenza con finanziamenti comparabili, mentre il parametro Euribor con aggiustamento di cinquanta punti base non è inconsueto. Gli indizi dell’Ufficio non sono gravi, precisi e concordanti e non giustificano l’inversione dell’onere probatorio. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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