Notifica intimazione di pagamento e giudicato interno formato in primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 10668 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il giudice di appello che pronunci sulla validità della notifica dell’intimazione di pagamento non impugnata sul punto in primo grado decide oltre la domanda e viola il giudicato interno formatosi sul capo della decisione di prime cure che aveva disatteso la relativa doglianza. Il vizio della sentenza è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112, 329 e 342 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. La censura è fondata e assorbe ogni ulteriore motivo, con cassazione con rinvio della decisione impugnata.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla C.T.P. di Isernia una intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione e relativa a due cartelle di pagamento per riprese I.V.A., oltre interessi e sanzioni, per gli anni di imposta 2003 e 2004. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Proposto appello, la C.T.R. del Molise accoglieva il gravame, ritenendo nulla la notifica a mezzo p.e.c. dell’intimazione di pagamento. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il contribuente ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo le ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 329 e 342 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per avere il giudice di appello deciso oltre la domanda e nonostante il giudicato interno formatosi sulla dichiarata inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento.
La Corte ritiene il motivo fondato. Dalla lettura della decisione gravata emerge che in primo grado il contribuente aveva effettivamente contestato la nullità e/o inesistenza della notifica dell’intimazione, perché effettuata da p.e.c. priva dei requisiti di pubblica fede e non riconosciuta dai sistemi di certificazione, e che la C.T.P. si era pronunciata su tale questione, motivatamente disattendendola.
Dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta, invece, che la decisione di prime cure sia stata gravata in parte qua, né l’impugnazione sul punto emerge dai motivi di appello trascritti in ricorso. Le doglianze del contribuente relative al procedimento notificatorio investono, infatti, esclusivamente le cartelle di pagamento sottese all’intimazione, mentre i motivi di appello riferiti precipuamente a quest’ultima riguardano l’omessa allegazione delle cartelle e l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Ne discende che, pronunciando sulla validità della notifica dell’atto di intimazione, la C.T.R. è andata oltre le questioni devolute alla propria cognizione, violando altresì il giudicato interno formatosi sul capo della decisione di prime cure. La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per il riesame della controversia e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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