Domanda di equa riparazione proponibile dalla parte personalmente senza procura speciale (Cass. civ. Sez. II n. 11385 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo può essere proposta dalla parte personalmente. Il testo dell’art. 3, primo comma, e dell’art. 5-ter, secondo comma, della legge n. 89/2001, come modificati dal d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, non riproduce più la previsione che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, limitandosi a richiamare l’art. 125 cod. proc. civ. Ne consegue che il ricorso sottoscritto personalmente dal ricorrente è ammissibile, restando irrilevante ogni questione sulla specialità della procura conferita al difensore. La soluzione che privilegia un esito abortivo del giudizio contrasta con il principio di conservazione degli atti processuali.
Il Fatto
Il ricorrente aveva insinuato un credito per tfr e retribuzioni non pagate nel fallimento di una società, quindi aveva proposto domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata della procedura fallimentare, sottoscrivendo personalmente il ricorso. Il consigliere designato dal Presidente della Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura, rilevando che la procura analogica rilasciata al difensore non era riferita specificamente al procedimento e che la copia informatica per immagine era priva di attestazione di conformità, senza che i difetti fossero stati sanati nel termine concesso ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
La Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato l’opposizione, escludendo l’effetto sanante della procura depositata nel giudizio di opposizione, perché il termine concesso era perentorio e la parte non vi aveva provveduto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del regime della procura nella domanda di equa riparazione. Ricostruisce l’evoluzione normativa: l’originario art. 3 della legge n. 89/2001 richiedeva che la domanda fosse proposta con ricorso sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. A seguito delle modifiche intervenute, tanto l’art. 3, primo comma, quanto l’art. 5-ter, secondo comma, riproducono il richiamo all’art. 125 cod. proc. civ., ma non anche la previsione della procura speciale.
La Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 5465/2017, secondo cui il nuovo testo della legge non stabilisce più che la domanda debba essere proposta da un difensore munito di procura speciale, coerentemente con l’ottica di semplificazione del contenzioso. Ne deriva che la domanda di equa riparazione può essere proposta anche dalla parte personalmente.
Nel caso concreto è pacifico che il ricorso originario sia stato sottoscritto dal ricorrente. La Corte precisa che, indipendentemente dalla questione se la procura autenticata ai sensi dell’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. debba essere speciale, il ricorso doveva essere ritenuto ammissibile come proposto dalla parte personalmente.
La soluzione dei giudici di merito, osserva la Corte, ha privilegiato un esito abortivo del giudizio, in contrasto con il principio generale di conservazione degli atti processuali, costantemente affermato dalle Sezioni Unite n. 27199/2017 e n. 36057/2022. Il primo motivo è quindi accolto, con cassazione del decreto impugnato; restano assorbiti il secondo e il terzo motivo. La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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