Ricorso inammissibile per difetto di esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 6774 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non contenga l’esposizione sommaria dei fatti, imposta dall’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., è inammissibile, tanto più quando le censure contestino profili di fatto dei quali non è dato conoscere se e quando siano stati dedotti ed esaminati nel merito. La parte che lamenti l’ultrapetizione del giudice d’appello ha l’onere di riprodurre il contenuto dell’atto introduttivo o dell’atto di appello, non potendo la Corte supplire d’ufficio all’inerzia della parte tenuta a dimostrare la fondatezza delle proprie censure. La domanda di manleva non esaminata dal Tribunale per effetto del rigetto della domanda principale deve essere riproposta in appello a norma dell’art. 346 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mancata proposizione dell’appello incidentale; in difetto, essa si intende abbandonata.
Il Fatto
Un privato convenne davanti al Tribunale di Napoli una società di costruzioni, chiamando in garanzia un dipendente e la compagnia assicuratrice, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro verificatosi in un cantiere edile: mentre si trovava all’interno del cantiere, era stato colpito alla testa da una pietra precipitata dall’alto. Il Tribunale rigettò la domanda.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18 febbraio 2020, accolse l’impugnazione e condannò la società e il dipendente al risarcimento, liquidato in complessivi euro 18.134,66, oltre spese. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo — violazione degli artt. 2043, 2051 e 1227 cod. civ. — sono stati trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato un vizio preliminare e generale del ricorso: l’assenza dell’esposizione sommaria dei fatti richiesta dall’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Il rilievo assume particolare peso riguardo alle censure che contestano la presenza asseritamente indebita della vittima sul luogo del sinistro, profili di fatto dei quali non è dato sapere se e quando siano stati proposti ed esaminati in sede di merito.
Le censure, osserva la Corte, si risolvono in un indebito tentativo di sollecitare un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. Il terzo motivo — asserita violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione, avendo la Corte territoriale liquidato una somma superiore a quella richiesta — è anch’esso inammissibile. La società ricorrente non ha riprodotto il contenuto dell’atto di appello proposto dal danneggiato, rimasto intimato; l’argomento non è quindi verificabile e la Corte non può supplire d’ufficio all’inerzia della parte.
Ad ulteriore conferma, la Corte rileva che la liquidazione è stata effettuata in valori attuali, con rivalutazione e interessi compensativi secondo il criterio della devalutazione alla data dell’incidente e successiva rivalutazione anno per anno, in conformità alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995. Resta perciò indimostrato, anche in ragione del lungo tempo trascorso, che la sentenza impugnata sia incorsa in ultrapetizione.
Il quarto motivo — violazione dell’art. 346 cod. proc. civ. — è infine rigettato nel merito. La domanda di manleva, non esaminata dal Tribunale in conseguenza del rigetto della domanda principale, doveva essere riproposta in appello, come affermato dalle Sezioni Unite n. 11799 del 2017. La ricorrente non era tenuta all’appello incidentale, ma alla riproposizione, a pena di abbandono della domanda. Il ricorso è rigettato, con sussistenza delle condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.