Doppia conforme in appello e onere della prova del danno da inadempimento (Cass. civ. Sez. II n. 11381 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il creditore che agisca in giudizio deve provare, oltre all’inadempimento, anche l’esistenza del pregiudizio subito e la sua riconducibilità causale al fatto del debitore, poiché l’art. 1218 c.c. non modifica l’onere probatorio che grava sull’attore. La preclusione dell’omesso esame di un fatto decisivo discendente da una pronuncia di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. opera anche quando le statuizioni di primo e secondo grado, pur non identiche, si fondino sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali. Il vizio di omessa pronuncia rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura solo con riguardo a domande di merito, non a istanze istruttorie, la cui omissione è deducibile unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione. Le valutazioni tecnico-estimative del consulente d’ufficio, non integrando un fatto storico-naturalistico, non possono fondare la censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un contratto definitivo condizionato di compravendita, concluso nel 2006, avente ad oggetto autorizzazioni, permessi e concessioni per la realizzazione e la gestione di un parco eolico in Calabria. La società acquirente aveva versato una caparra confirmatoria e un acconto spese; la società venditrice, lamentando un ritardo della controparte nella consegna delle bozze progettuali, aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento.
In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda della venditrice, condannando l’acquirente alla restituzione della caparra e dell’acconto. La Corte d’appello, riuniti i gravami, riformava parzialmente la decisione, riconoscendo alla venditrice il diritto a trattenere l’acconto spese ma confermando il rigetto della domanda risarcitoria per il ritardo nell’iter autorizzativo. La venditrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo processuale: il deposito di documenti sopravvenuti, fra cui un decreto di revoca di agevolazioni, è dichiarato inammissibile ex art. 372 c.p.c., poiché tali atti non riguardano la nullità della sentenza impugnata né l’ammissibilità del ricorso, ma involgono il merito dei motivi.
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda di rimborso dei costi sostenuti. La Corte riqualifica la censura come vizio ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., escludendo l’omessa pronuncia: il giudice d’appello ha disatteso sia la pretesa di mancato guadagno sia quella di rimborso dei costi di progetto. Il risarcimento del danno, osserva il Collegio, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita patrimoniale, comprensiva del danno emergente ex art. 1223 c.c., ma i costi sostenuti erano comunque funzionali alla realizzazione del parco rimasto nella disponibilità della ricorrente.
Quanto alle istanze istruttorie non decise, la Corte ribadisce che l’omessa pronuncia rilevante ex art. 112 c.p.c. si configura solo per domande attinenti al merito, non per le istanze istruttorie, la cui omissione è denunciabile unicamente come vizio di motivazione, nella specie precluso dal rigetto confermato in appello.
Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è dichiarato inammissibile per la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., applicabile ratione temporis. La Corte precisa che tale preclusione opera anche quando il giudice d’appello aggiunga argomenti ulteriori, purché le due statuizioni si fondino sul medesimo percorso logico. Le valutazioni del consulente d’ufficio, inoltre, non integrano un fatto storico-naturalistico, ma mere argomentazioni tecniche.
Il terzo e il quarto motivo, scrutinati congiuntamente, sono parimenti inammissibili: sotto l’apparente violazione di legge e omesso esame, essi mirano a una rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. La Corte conferma che il danneggiato deve provare l’esistenza del danno e la sua riconducibilità causale al debitore, poiché l’art. 1218 c.c. non modifica l’onere della prova. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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