Equa riparazione, durata del processo esecutivo fino alla soddisfazione del credito (Cass. civ. Sez. II n. 7124 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia con la notifica dell’atto di pignoramento e termina solo quando diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario. Il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda non decorre dal provvedimento di assegnazione, ma dall’effettiva soddisfazione della pretesa creditoria. Il processo esecutivo costituisce parte integrante del processo contemplato dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, con la conseguenza che l’irragionevole durata cessa soltanto con l’estinzione pienamente soddisfattiva del credito.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal giudice la liquidazione dell’equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo amministrativo. Per ottenere la soddisfazione di quel credito aveva quindi intentato un processo esecutivo nei confronti dello Stato-debitore. Il giudizio esecutivo si era concluso con l’ordinanza di assegnazione, ma il pagamento era intervenuto solo in epoca successiva.

La Corte d’appello, in composizione collegiale, aveva rigettato il reclamo avverso il decreto monocratico che disattendeva la domanda di equa riparazione per la durata del processo esecutivo. Il giudice dell’opposizione aveva ritenuto che il processo esecutivo non avesse superato la durata ragionevole e che il ritardo nel pagamento integrasse una fase extraprocessuale non computabile. Da qui il ricorso per cassazione, affidato alla violazione degli artt. 2 e 4 l. n. 89/2001.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, muovendo dal principio enunciato a Sezioni unite n. 19883 del 23.07.2019. In quella sede si è affermato che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa.

Il termine semestrale non deve quindi essere rispettato entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, ma decorre dalla definitività della fase esecutiva. Nel computo della durata del processo non va considerato come tempo del processo quello intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva. Quest’ultimo può rilevare semmai come autonomo pregiudizio, indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Corte ha poi richiamato il secondo principio espresso dalle medesime Sezioni unite: ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo ex art. 2 l. n. 89 del 2001, la fase esecutiva inizia con la notifica dell’atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario.

Tale lettura trova conferma sul piano sovranazionale nella sentenza Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017, secondo cui il processo esecutivo è parte integrante del processo garantito dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Ne deriva che, per un verso, il termine decadenziale di sei mesi decorre, non dal provvedimento di assegnazione, ma dall’effettiva soddisfazione del credito; per altro verso, solo con l’estinzione pienamente soddisfattiva della pretesa creditoria cessa l’irragionevole durata.

Il decreto è stato pertanto cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Roma perché riesamini la vicenda attenendosi ai richiamati principi e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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