Rivendica: la contestazione dell’usucapione non attenua la prova del rivendicante (Cass. civ. Sez. II n. 14540 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il convenuto con l’azione di rivendicazione che opponga l’usucapione non è tenuto a riconoscere, neppure implicitamente, l’appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa. Quando egli contesti specificamente la proprietà e il possesso del rivendicante, il rigore probatorio a carico di quest’ultimo non subisce alcuna attenuazione e permane l’onere della cosiddetta probatio diabolica. Non integra non contestazione ex art. 115, comma 1, cod. proc. civ. la difesa che neghi la titolarità avversaria e affermi il possesso esclusivo uti dominus dei convenuti. L’insufficienza del quadro probatorio ricade sulla parte gravata dall’onere della prova, con rigetto della domanda, tanto per la rivendica quanto per la riconvenzionale di usucapione.
Il Fatto
La vicenda riguarda terreni rivendicati da chi assumeva di averli ereditati dai propri danti causa e di esserne proprietaria per quote indivise. L’attrice in rivendica agiva contro i soggetti che assumeva possedere in via esclusiva quei fondi, chiedendo il rilascio e la declaratoria di nullità degli atti con cui uno di essi, affermando di aver usucapito i beni, li aveva donati al figlio e questi ne aveva alienato una parte a un terzo acquirente.
I convenuti proponevano domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione, sostenendo di aver posseduto i terreni per oltre trent’anni. Il Tribunale accoglieva la rivendica e respingeva la riconvenzionale. La Corte d’Appello confermava, ritenendo l’onere probatorio della rivendicante attenuato per difetto di contestazione da parte dei convenuti. Il ricorrente impugnava la sentenza con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, incentrati sull’onere probatorio dell’azione di rivendica. Il giudice di merito aveva applicato il principio per cui il rigore probatorio del rivendicante si attenua quando il convenuto, opponendo l’usucapione, riconosca, seppure implicitamente, o non contesti specificamente l’appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa.
La Corte rileva che la Corte d’Appello ha violato il principio di non contestazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. Nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ. i convenuti avevano testualmente affermato che né l’attrice né i suoi pretesi danti causa erano mai stati proprietari dei terreni, né li avevano posseduti, essendo gli stessi sempre stati nel possesso dei convenuti uti dominus per oltre trent’anni. Avevano inoltre articolato ampia prova testimoniale per dimostrare il possesso esclusivo e negare quello dell’attrice.
La Corte richiama l’orientamento consolidato: sull’attore in rivendica incombe l’onere di provare il proprio diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo, risalente a un periodo di tempo atto all’usucapione. In caso di titolo derivativo il giudice deve verificare l’esistenza del titolo dedotto, a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, perché l’accertamento investe un elemento costitutivo della domanda e la relativa prova deve essere fornita dall’attore, con rilevabilità d’ufficio dell’eventuale insussistenza.
Il limite dell’onere probatorio non è costituito da una fattispecie legale tipica, ma dalla sufficienza della prova rispetto all’entità giuridica da dimostrare, avuto riguardo alle contestazioni tra i contendenti (Cass. ord. 12.12.2024 n. 32074; Cass. ord. 19.1.2022 n. 1569). Essendo l’usucapione un titolo d’acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone di per sé alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore probatorio (Cass. ord. 10.1.2023 n. 394; Cass. 19.10.2021 n. 28865).
Poiché i convenuti avevano specificamente contestato la proprietà e il possesso dei terreni, la Corte accoglie i primi due motivi e dichiara assorbiti gli altri. Il terzo, quarto e quinto motivo esigono una rivalutazione del titolo di acquisto e delle prove testimoniali; il sesto, sull’efficacia probatoria dell’interrogatorio formale, resta assorbito perché la sorte della rivendica incide sulla restituzione del prezzo. La Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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