No decurtazione del 40% per equa riparazione nella procedura fallimentare (Cass. civ. Sez. II n. 14602 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decurtazione fino al 40 per cento prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001 per i processi con più di cinquanta parti non è applicabile alla domanda di equa riparazione riferita alla durata irragionevole di una procedura fallimentare. La lettura comparata del comma 1-bis dell’art. 2-bis e del comma 2-bis dell’art. 2 della l. n. 89/2001 impone di attribuire alle parole “processo” e “procedura concorsuale” significati differenti, poiché la norma sulla riduzione è espressamente riferita al “processo”. Nelle procedure concorsuali la pluralità dei creditori costituisce evenienza fisiologica e ordinaria, sicché l’applicazione della riduzione produrrebbe una penalizzazione implicita e irragionevole del cittadino che sia parte della procedura rispetto a chi partecipa a un ordinario processo di cognizione. Il fallito, quale parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla sua ragionevole durata ed è legittimato a invocare l’equo indennizzo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, iniziata nel giugno 1978 e chiusa nel febbraio 2020. Il Consigliere delegato della Corte di appello aveva liquidato 400,00 euro per ciascun anno di ritardo, riducendoli del 40 per cento ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001 per la molteplicità dei creditori ammessi al passivo, oltre cinquanta, e riconoscendo così 240,00 euro annui su trenta anni.
La Corte di appello, in composizione collegiale, sull’opposizione aveva liquidato una maggiore somma di 8.400,00 euro. Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina prioritariamente, sul piano della preliminarità logico-giuridica, il ricorso incidentale del Ministero, che contestava la legittimazione attiva del fallito a proporre domanda di equa riparazione. Il motivo è infondato. La questione, pur non sollevata nel merito e rilevabile anche d’ufficio (Cass. SU n. 2951/2016), è superata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17261/2002, Cass. n. 12807/2003 e Cass. n. 13605/2013): la disciplina dell’equa riparazione si applica anche al ritardo della procedura concorsuale conseguente alla dichiarazione di fallimento e in favore del fallito, parte del processo fallimentare e titolare del diritto alla sua ragionevole durata.
Il primo motivo del ricorso principale, con cui si denunciava l’assenza e la contraddittorietà della motivazione sulla misura annuale dell’indennizzo, è infondato. La motivazione esiste, in relazione alla natura della procedura e alla circostanza che il ricorrente si identificava con il soggetto sottoposto alla procedura fallimentare, senza contraddittorietà irrisolvibile.
È invece manifestamente fondato il secondo motivo, che censura l’applicazione della riduzione del 40 per cento ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001. La Corte ribadisce che non è legittima la decurtazione con riferimento alla domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare. Il numero delle parti superiore a cinquanta avrebbe potuto incidere solo sulla determinazione della misura annuale nella forbice tra 400,00 e 800,00 euro, ma nella specie essa era già stata calcolata nel minimo, dunque non ulteriormente riducibile.
Richiamando Cass. n. 25181/2021 e Cass. n. 734/2023, il collegio afferma il principio cui dovrà uniformarsi il giudice di rinvio: la lettura comparata del comma 1-bis dell’art. 2-bis e del comma 2-bis dell’art. 2 della l. n. 89/2001 impone di attribuire alle parole “processo” e “procedura concorsuale” un significato differente. La disposizione sulla riduzione, riferita al “processo”, non è estensibile alla “procedura concorsuale”. Nelle procedure concorsuali la compresenza di una pluralità di creditori è ipotesi fisiologica e ordinaria, mentre nel processo di cognizione è evenienza infrequente: applicare la riduzione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e irragionevole penalizzazione del cittadino parte della procedura concorsuale rispetto a chi partecipa a un ordinario processo di cognizione.
In definitiva, la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinge il primo e il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello, in diversa composizione collegiale, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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