Motivazione apparente e vizio di omessa pronuncia escludono il sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 28759 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo quando l’anomalia motivazionale si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé e desumibile dal testo della sentenza impugnata. Non integra tale vizio la doglianza che, muovendo dalle risultanze della CTU, solleciti una nuova lettura delle risultanze istruttorie: simile censura è inammissibile in sede di legittimità. È destituita di fondamento la deduzione di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice di merito si sia espressamente pronunciato sulla questione controversa, motivando sulla mancata formulazione della domanda.
Il Fatto
Una società subappaltatrice esegue lavori edili in alcuni punti vendita per conto di una appaltatrice principale. A fronte del mancato pagamento, il subappaltatore ottiene dal Tribunale un decreto ingiuntivo per l’importo fatturato. L’appaltatrice propone opposizione, contestando l’indebita richiesta e sostenendo che, al netto dell’acconto già versato, il residuo credito vantato dalla controparte fosse di importo inferiore.
Disposta CTU, il Tribunale accoglie in parte l’opposizione, annulla il decreto e condanna l’appaltatrice al pagamento di una somma ridotta, applicando lo sconto contrattuale alle sole opere oggetto di capitolato. La Corte d’Appello di Milano, accogliendo parzialmente il gravame, estende la scontistica anche alle opere extracontrattuali e ridetermina l’importo dovuto. Avverso tale pronuncia l’appaltatrice ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo di avere già chiesto, nell’atto di opposizione, la detrazione dell’acconto dalle somme ancora dovute, e che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere omessa tale domanda. La Corte rileva anzitutto l’improprietà del richiamo al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., dovendosi la doglianza riferire al n. 4) della stessa norma. Nel merito, il motivo è infondato: la Corte territoriale si è espressamente pronunciata sulla questione, concludendo che la domanda di detrazione non era mai stata formulata, poiché l’importo era stato detratto già al momento della richiesta del decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., censurando la sentenza nella parte in cui afferma che il CTU avrebbe detratto l’acconto versato ante causam. A suo giudizio la decisione sarebbe illogica e contraddittoria, perché nelle tabelle allegate alla CTU l’importo versato non è riportato.
La Corte rigetta anche questa censura. Il giudice di appello, nel rideterminare il dovuto, si è attenuto alle indicazioni del consulente, giungendo alla conclusione che l’importo liquidato era già al netto della somma corrisposta a titolo di acconto. Si tratta di motivazione fondata su argomentazioni plausibili, né illogiche né contraddittorie, e dunque non sindacabili in sede di legittimità.
Il Collegio precisa che l’eventuale vizio di motivazione andrebbe fatto valere ai sensi del n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., la cui riformulazione va interpretata come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé e desumibile dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Il richiamo alle tabelle della CTU, lungi dal prospettare un vizio di logicità, sollecita una nuova lettura delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità, come confermato dai precedenti Cass. Sez. II n. 19717 del 2022 e Cass. Sez. II n. 21127 del 2019. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e ai presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.