Durata ragionevole del fallimento: dies a quo dalla domanda di insinuazione (Cass. civ. Sez. II n. 14604 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, la durata del processo, per il creditore insinuato, si commisura al periodo compreso tra la proposizione della domanda di ammissione al passivo e la distribuzione finale del ricavato. Il dies a quo non coincide con il decreto di ammissione, poiché la domanda di insinuazione produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento e apre una fase processuale rilevante ai fini del calcolo. È pertanto errata la decisione che, richiamando il diverso indirizzo, faccia decorrere il termine dalla sola ammissione del creditore al passivo.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore da lavoro dipendente, si era insinuato al passivo di una procedura fallimentare. Chiusa la procedura, ha domandato l’equo indennizzo per irragionevole durata davanti alla Corte d’Appello di Bari, in opposizione avverso il decreto del consigliere delegato che aveva rigettato la domanda.
La Corte d’Appello ha accolto in parte l’opposizione, individuando il dies a quo del termine di durata nel giorno di ammissione al passivo e non in quello di presentazione dell’istanza. Su questa base ha liquidato un indennizzo contenuto e ha ridotto le spese delle due fasi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo, esaminato per primo per ragioni logiche, è fondato. La Corte richiama l’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, che considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni, e osserva che la Corte d’Appello ha ancorato la decorrenza al decreto di ammissione, confortandosi con una pronuncia del 2018.
La Corte ribadisce invece il principio per cui, quando il processo presupposto è un procedimento fallimentare, la durata va commisurata, per il creditore insinuato, al periodo tra la proposizione della domanda di ammissione al passivo e la distribuzione finale del ricavato. L’indirizzo fatto proprio dalla Corte d’Appello è considerato minoritario rispetto all’orientamento consolidato.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 94 legge fallimentare: il ricorso di ammissione produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento. La domanda di insinuazione genera l’aspettativa di partecipazione al concorso e apre una fase processuale che non può considerarsi irrilevante ai fini del calcolo della durata, sino a quando il diritto del creditore sia riconosciuto con l’ammissione.
La Corte richiama i precedenti che hanno indicato la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo conto anche della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti. Su questa base il secondo motivo è accolto.
Gli altri motivi restano assorbiti: il primo, diretto contro la liquidazione dell’indennizzo, perché lo sforamento del termine era stato calcolato in modo errato e dovrà essere rideterminato; il terzo e il quarto, diretti contro il capo sulle spese, perché privati di effetto dalla caducazione del capo sul merito. Il decreto è cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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