Irrisorietà della pretesa e condizioni personali nell’equa riparazione (Cass. civ. Sez. II n. 25917 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89/2001 per irrisorietà della pretesa o del valore della causa richiede la sussistenza di una posta in gioco manifestamente bagattellare, valutata «anche» in relazione alle condizioni personali della parte. Il correttivo soggettivo non autorizza, però, un automatismo: la consistenza patrimoniale di una società di capitali non consente di escludere tout court il pregiudizio, poiché le esigenze di adeguata patrimonializzazione connesse alla vocazione imprenditoriale non costituiscono ragione automatica di esclusione dal diritto all’indennizzo. La valutazione dell’irrisorietà deve muovere da un dato obiettivo non irrisorio e non può risolversi in un mero raffronto tra l’importo della pretesa e il volume d’affari dell’istante.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice ammessa al passivo di una procedura concorsuale aperta nel 2005 e chiusa nel 2021, aveva chiesto alla Corte d’Appello di Napoli l’indennizzo per l’irragionevole durata di quella procedura, senza percepire alcunché in esito ai riparti. Il Consigliere designato aveva riconosciuto l’indennizzo per il periodo eccedente la ragionevole durata, quantificato in anni nove, mesi sette e ventisette giorni, secondo il criterio dei 500,00 euro annui, con gli aumenti previsti oltre il terzo e il settimo anno di ritardo.
Il Ministero della Giustizia aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 5-ter legge n. 89/2001, sostenendo l’irrisorietà del credito alla luce delle grandezze economiche di bilancio della società. La Corte d’Appello aveva accolto l’opposizione, ritenendo che il raffronto tra la pretesa e le condizioni patrimoniali dell’istante riconducesse il credito a valore irrisorio e attivasse la presunzione di insussistenza del danno. La società ha impugnato il decreto in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo interpretativo dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g) e ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha parametrato la «posta in gioco» a una soglia minima di gravità, escludendo dalla tutela sia le violazioni minime della durata ragionevole, sia quelle di maggiore estensione temporale riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, nei quali esigua è la posta e trascurabili i rischi connessi.
Alla nozione di irrisorietà va attribuito il significato desumibile dalla giurisprudenza della Corte EDU, dalla quale il giudice nazionale non può discostarsi nell’applicare l’art. 6, par. 1, CEDU. Il rimedio interno della legge n. 89/2001 assicura la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale, e la Corte europea, nel valutare la ricevibilità ex art. 35, § 3, lett. a), CEDU, considera manifestamente privo di reale posta in gioco il ricorso che riguardi una somma irrisoria o non incida minimamente sugli interessi del ricorrente.
La norma persegue due esigenze e un correttivo: impedire sovracompensazioni e ricorsi diseconomici, da un lato; evitare che l’esiguità della posta sia espressa da un dato assoluto e oggettivo, scisso dalle condizioni di chi ha subìto il giudizio presupposto, dall’altro. Il correttivo soggettivo non elimina il presupposto obiettivo: il riferimento alle condizioni personali della parte opera «anche» in relazione a una pretesa già irrisoria, e non può trasformare in irrisorio ciò che irrisorio non è.
Il principio assume rilievo specifico per le persone giuridiche e le società di capitali, per il danno arrecato alle persone preposte alla gestione o ai membri dell’ente. La Corte richiama le indicazioni della giurisprudenza europea e afferma che le esigenze di adeguata patrimonializzazione, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dalla titolarità del diritto all’indennizzo.
Nel caso concreto il credito vantato, pari a 34.607,07 euro, risulta ben superiore alla soglia di esiguità dei 500,00 euro: difetta dunque l’esigenza di impedire sovracompensazioni. Né era necessario applicare il correttivo soggettivo, raffrontando automaticamente l’importo dell’insinuazione al passivo con il patrimonio societario. La Corte cassa quindi il decreto e, decidendo nel merito, liquida l’indennizzo in 4.500,00 euro, oltre interessi dalla domanda al saldo, condannando il Ministero alle spese.
Nota della Redazione
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