Diffamazione e critica politica: verità e continenza sono accertamenti di fatto (Cass. civ. Sez. III n. 22519 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo televisivo o della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto delle dichiarazioni e l’apprezzamento in concreto delle espressioni lesive dell’altrui reputazione, nonché la verifica dell’esistenza dell’esimente del diritto di critica, costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione adeguata, non meramente apparente né contraddittoria sul piano logico. Il diritto di critica, anche politica, è idoneo a scriminare l’offesa a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti e dell’interesse pubblico alla conoscenza degli stessi. Il canone della verità si atteggia diversamente nel diritto di cronaca, che richiede la corrispondenza dei fatti narrati, e nel diritto di critica, che si concreta nell’espressione di un giudizio necessariamente soggettivo, il quale tollera un linguaggio colorito e pungente purché non leda l’integrità morale del soggetto.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per condotte diffamatorie poste in essere nei suoi confronti tra l’aprile 2008 e il gennaio 2009, nell’ambito del confronto politico regionale. Il Tribunale di Cagliari ha parzialmente accolto la domanda, condannando il convenuto al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, di € 40.000,00 e alla pubblicazione integrale della sentenza su cinque quotidiani.

La Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma, ha ridotto il risarcimento a € 31.000,00, con restituzione della differenza percepita. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione: il primo come ricorso principale, il secondo come ricorso incidentale, deducendo censure di tenore opposto sulla qualificazione diffamatoria delle dichiarazioni.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale censura la decisione nella parte in cui ha escluso il rilievo diffamatorio delle dichiarazioni rese nel corso di un’intervista televisiva, assumendo che espressioni quali “ha fallito in tutto” e riferimenti al carattere dell’interessato travalicherebbero i limiti della critica politica. La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità.

La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui la ricostruzione storica dei fatti, l’apprezzamento delle espressioni lesive e la verifica dell’esimente della critica sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto che le espressioni, pur aspre e veementi, non esorbitassero dal requisito della continenza espositiva, valorizzando la natura politica del confronto, la documentata situazione di difficoltà aziendale precedente alle dichiarazioni e le dimissioni rassegnate dall’interessato.

Il ricorso incidentale censura invece il capo che ha confermato il rilievo diffamatorio delle dichiarazioni rese durante un comizio, assumendo un’erronea applicazione del limite della verità alla parte valutativa. Anche tale motivo è dichiarato inammissibile. La Corte d’appello ha escluso sia la verità dei fatti esposti sia la continenza, rilevando che l’attribuzione di un accordo corruttivo, pur in forma dubitativa, descrive un fatto diverso e più grave rispetto a quello oggetto di contestazione giudiziaria, assumendo contenuto diffamatorio.

La Corte ribadisce che il legittimo esercizio del diritto di critica, anche in ambito politico, resta condizionato dal limite della continenza e dalla verità oggettiva, che richiede un serio e diligente lavoro di ricerca e impone l’astensione da ambiguità, insinuazioni e accostamenti idonei a creare rappresentazioni false della realtà. Quanto all’ordine di pubblicazione ex art. 120 cod. proc. civ., la Corte ne conferma la natura di misura discrezionale del giudice di merito, non riducendo automaticamente l’entità del danno risarcibile. Sia il ricorso principale sia quello incidentale sono pertanto dichiarati inammissibili, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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