Ricorso incidentale dell’Agenzia e motivazione per relationem nulla (Cass. civ. Sez. V n. 18781 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sentenza d’appello motivata per relationem alla decisione di primo grado è nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando la laconicità della motivazione non consenta di appurare che il giudice del gravame sia pervenuto alla condivisione della decisione impugnata attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di appello. La motivazione per relationem è legittima solo se riferita a una sentenza passata in giudicato tra le parti ovvero se riproduce la motivazione di riferimento, autonomamente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata. È invece inammissibile, per violazione o falsa applicazione di norme processuali, il motivo con cui si chieda alla Corte di legittimità un diverso apprezzamento dell’apporto probatorio compendiato dai giudici di merito: il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano del merito, insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società operante nel mercato immobiliare e a ristretta base sociale era stata accertata, per l’anno di imposta 2008, per maggior reddito derivante da tre compravendite: i prezzi dichiarati risultavano inferiori agli importi dei mutui bancari contratti e, per le operazioni non assistite da mutuo, l’Ufficio aveva applicato il prezzo normale ricavato dalle vendite coeve assistite da mutuo nel medesimo plesso.

La società impugnava l’atto impositivo. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna confermava la sentenza di primo grado, rigettando le doglianze di entrambe le parti sui rispettivi capi di soccombenza. Avverso tale pronuncia la parte privata proponeva ricorso principale; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale. Preliminarmente risultavano pendenti un’istanza di sospensione ex art. 6 d.l. n. 119/2018, non seguita dalla domanda di definizione agevolata, e un’istanza di riunione a due giudizi connessi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’istanza di sospensione, rilevando che alla stessa non ha fatto seguito, nei termini, la domanda di definizione agevolata della lite; quanto alla riunione, un giudizio connesso è già definito con ordinanza e l’altro è chiamato nella medesima camera di consiglio.

Passando al ricorso principale, il motivo lamenta la mancata valorizzazione del disconoscimento della copia fotostatica della promessa di vendita, sul cui ammontare si era basata la ripresa a tassazione. La Corte lo dichiara inammissibile: viene chiesto un apprezzamento sull’apporto probatorio riservato ai giudici di merito, né la circostanza del disconoscimento muta le prospettive della censura.

Il Collegio rileva che la parte privata aveva proposto querela di falso avverso il preliminare di compravendita, dichiarata inammissibile dal giudice civile per non avere ad oggetto un atto proveniente da pubblico ufficiale o equiparato. Il documento, prodotto in copia fotostatica, sarebbe stato oggetto di disconoscimento davanti al giudice tributario, senza però che sia stata data prova della contestazione e della sua tempestività, non essendo riportati i passaggi processuali ove la censura era stata mossa.

Il motivo è comunque inammissibile anche a voler considerare implicito il disconoscimento nell’irrituale proposizione della querela di falso. In tema di valutazione delle prove, la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto, censurabile attraverso il difetto di motivazione nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Il giudice di merito, prosegue la Corte, individua in via esclusiva le fonti del proprio convincimento e non è tenuto a confutare gli elementi probatori non accolti.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ritiene fondato: l’insufficienza dell’appartenenza alla medesima unità immobiliare non esaurisce le doglianze dell’appello, che si articolavano anche sulla rendita catastale, sulla contestualità delle vendite e sull’identità tipologica, profili rimasti privi di risposta. Il richiamo alla “più precisa corrispondenza” dei motivi della sentenza di primo grado non vale quale motivazione per relationem, che è legittima solo se riferita a una sentenza passata in giudicato o se riproduce la motivazione di riferimento, autonomamente recepita e vagliata. La sentenza è pertanto nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando si limita alla mera indicazione della fonte di riferimento.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al ricorso incidentale accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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