Equa riparazione: presunzione di irrisorietà opera anche in opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 3803 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge n. 89 del 2001 contempla una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Tale presunzione non è limitata alla fase monitoria davanti al magistrato designato, ma opera anche nella successiva fase di opposizione di cui all’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, poiché questa non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, con identità di posizioni e di onere probatorio. Condizione di operatività della presunzione è l’accertamento dell’irrisorietà, alla quale concorrono un elemento obiettivo, correlato al valore del bene oggetto della lite, e uno soggettivo, legato alle condizioni socioeconomiche dell’istante. L’accertamento dell’irrisorietà è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso il decreto con cui la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’opposizione proposta dallo stesso Ministero avverso il decreto del magistrato designato. Quest’ultimo aveva condannato l’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione in favore di due società, in relazione alla durata non ragionevole di una procedura fallimentare nella quale le istanti avevano spiegato insinuazione al passivo.
Le controricorrenti hanno resistito con controricorso ed è stata depositata memoria in prossimità della camera di consiglio. Il ricorrente contestava, in sostanza, che la Corte territoriale avesse escluso l’operatività della presunzione di insussistenza del danno in presenza di un credito oggettivamente rilevante e che l’avesse ritenuta applicabile solo in fase monitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, per connessione, reputandoli non fondati, pur correggendo la motivazione in diritto seguita dal giudice di appello. Il primo passaggio argomentativo riguarda la natura della presunzione. L’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, prevede un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, alle quali il giudice di merito può legittimamente ricorrere, salvi il limite della motivazione e l’esame degli eventuali elementi indiziari contrari.
La Corte ha quindi affermato che va corretta la tesi secondo cui nella fase di opposizione ex art. 5-ter non troverebbe applicazione la presunzione della lett. g). L’opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto del presidente della corte d’appello o del magistrato designato, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo. Ne deriva che la posizione delle parti, anche ai fini dell’onere della prova, non è diversa nelle due fasi e che le presunzioni operano egualmente in entrambe, con efficacia fino a prova contraria.
Quanto alla condizione di operatività della presunzione, la Corte ha precisato che essa risiede nell’accertamento dell’irrisorietà della pretesa o del valore della causa. Alla nozione va attribuito il significato desumibile dalla giurisprudenza della Corte EDU, che valuta la ricevibilità ai sensi dell’art. 35 § 3, lett. a), della Convenzione e considera manifestamente privo di reale posta in gioco il ricorso che riguardi una somma irrisoria. Il fattore della posta in gioco rileva non solo per verificare la sussistenza del diritto all’indennizzo, ma anche per quantificarne la misura.
La norma non detta criteri rigidi: l’irrisorietà va apprezzata alla stregua di un elemento obiettivo, correlato al valore del bene oggetto della lite, e di un elemento soggettivo, legato alle condizioni socioeconomiche dell’istante. Per le persone giuridiche, e in particolare per le società di capitali, la vocazione imprenditoriale e le esigenze di adeguata patrimonializzazione non costituiscono automatica ragione di esclusione dall’indennizzo. L’accertamento resta apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva escluso l’operatività della presunzione in ragione dell’importo non bagatellare delle somme dedotte in sede di insinuazione al passivo. Il ricorrente non ha specificamente indicato fatti attinenti alle condizioni personali della parte, decisivi ai fini di una valutazione di irrisorietà. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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