Nessuna sanzione ex art. 380-bis se la decisione ignora la proposta (Cass. civ. Sez. II n. 21668 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di comunione di diritti reali, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione con risarcimento del danno da occupazione sine titulo, non inerendo a un rapporto giuridico plurisoggettivo unico e inscindibile e non tendendo a una pronuncia costitutiva, non integrano ipotesi di litisconsorzio necessario e possono essere esercitate da uno solo o da taluni dei comproprietari, senza obbligo di integrare il contraddittorio verso gli altri. La sanzione processuale prevista dall’ultimo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. non deve trovare applicazione quando la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come accade quando, a fronte di una proposta di rigetto o di inammissibilità nel merito, il ricorso venga invece rigettato esaminando motivi non vagliati in sede di proposta.
Il Fatto
Dopo un lungo contenzioso era stato accertato che una società deteneva senza titolo un complesso immobiliare di proprietà, per successione, di due comproprietarie. Una di esse chiamò in giudizio la società perché fosse condannata alla restituzione degli immobili, al pagamento delle somme indebitamente percepite e all’indennità d’occupazione. La convenuta non negò l’assenza di titolarità, ma propose domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione, cui aderì l’altra comproprietaria.
Il Tribunale accolse la riconvenzionale. La Corte d’appello, con sentenza non definitiva, riformò la statuizione, rigettò la domanda di usucapione e condannò la società alla restituzione, rimettendo la causa in istruttoria sul danno da mancato godimento; con la sentenza definitiva liquidò la somma corrispondente alla quota del 50%. La società propose ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in quattro motivi. I primi due denunciano la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ.: l’attrice avrebbe violato l’integrità del contraddittorio in causa non scindibile, non avendo convenuto anche la comproprietaria pro indiviso, e avrebbe simulato una chiamata di terzo al fine di far apparire imposta dal giudice l’integrazione del contraddittorio.
La Corte ritiene entrambi i motivi manifestamente infondati, escludendo il prospettato litisconsorzio necessario. Il collegio richiama il principio secondo cui, in tema di comunione di diritti reali, la domanda risarcitoria esperita da uno dei comproprietari riguarda anche gli altri, ma non ne richiede l’integrazione necessaria del contraddittorio, trattandosi di azione a tutela della proprietà comune che non implica l’accertamento della titolarità del diritto (Sez. 3 n. 29506 del 14.11.2019; Cass. n. 24 del 1963).
Analogamente vale per l’azione di rivendicazione: essa non inerisce a un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile e non tende a una pronuncia costitutiva, sicché può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari (Sez. 2 n. 6697 del 10.05.2002; Cass. n. 685 del 2011).
Il terzo motivo, che deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’accoglimento di una domanda risarcitoria già rinunciata in altro giudizio, è parimenti manifestamente infondato: la rinuncia aveva investito la domanda di divisione giudiziaria, non coltivabile verso la società non comproprietaria e in assenza della vera comproprietaria. Il quarto motivo, che imputa alla Corte di merito l’omesso esame della pretesa manovra ingannatoria, è inammissibile, non vertendosi in mancata considerazione di un fatto storico-documentale decisivo, ma nella richiesta di un diverso apprezzamento delle emergenze di causa.
Su un piano ulteriore, la Corte osserva che la proposta di definizione anticipata, per errore materiale, non aveva esaminato il terzo e il quarto motivo. Non ricorre, dunque, il presupposto per applicare la sanzione dell’ultimo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., non potendosi reputare il provvedimento collegiale conforme alla proposta che non aveva vagliato quei motivi. Il ricorso è nel complesso rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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