Spese di lite nel giudizio di equa riparazione: soccombenza e tabelle vigenti (Cass. civ. Sez. II n. 7593 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, ove il decreto del giudice dell’opposizione sia stato riformato in sede d’impugnazione, la liquidazione del compenso professionale per il giudizio di opposizione va effettuata con la tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificata dal D.M. n. 147/2022, già in vigore alla data di emissione del decreto impugnato, avendo riguardo allo scaglione corrispondente all’indennizzo riconosciuto. Il giudice del rinvio, chiamato a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza rapportato all’esito globale del processo e non alla somma dei singoli gradi. È illegittima la compensazione integrale delle spese fondata sulla mancata opposizione del convenuto alla domanda, ipotesi non contemplata dall’art. 92 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis.
Il Fatto
Un privato proponeva ricorso per equa riparazione per la non ragionevole durata di un procedimento svoltosi davanti alla Corte d’Appello di Roma, poi riassunto davanti alla Corte d’Appello di Perugia per declaratoria di incompetenza territoriale. Il giudice adito condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di un indennizzo di € 1.000,00, pari a quello riconosciuto nel giudizio presupposto, oltre alle spese di lite, con distrazione in favore del legale antistatario.
La ricorrente impugnava il decreto e la Cassazione, con precedente ordinanza, accoglieva il ricorso principale, dichiarava inammissibile quello incidentale e cassava con rinvio in diversa composizione. Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Perugia condannava il Ministero al pagamento di € 1.181,31 oltre interessi legali, liquidava le spese del giudizio di legittimità, compensava integralmente quelle del giudizio di rinvio e confermava per il resto il precedente decreto. Contro tale pronuncia la ricorrente proponeva nuovo ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava la conferma della liquidazione delle spese del giudizio di opposizione in soli € 225,00 per compensi, importo inferiore ai minimi tariffari, per non avere applicato la tabella 12 del D.M. n. 55/2014, come modificata dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di valore ricompreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00. Il motivo è fondato.
La Corte ricorda che, quando la decisione sull’indennizzo venga riformata in sede d’impugnazione, la liquidazione del compenso per il giudizio di opposizione deve avvenire utilizzando la tabella sopra richiamata, trattandosi di causa camerale ma contenziosa. A sostegno vengono richiamate le ordinanze Cass. n. 34178 del 23.12.2024 e Cass. n. 15493 del 21.7.2020. Il riferimento temporale decisivo è il momento in cui l’attività difensiva risulta compiutamente espletata, coincidente con l’emissione del decreto impugnato, già successivo all’entrata in vigore del D.M. n. 147/2022.
La Corte osserva poi che il giudice del rinvio, investito anche della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, deve applicare il principio della soccombenza con riguardo all’esito globale del processo, e non alle singole fasi; richiama in proposito Cass. n. 6151 del 7.3.2024 e Cass. Sez. Un. n. 32906 dell’8.11.2022. La fase di opposizione, del resto, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento.
Ne deriva la rideterminazione del compenso per il giudizio di opposizione in € 1.458,00, oltre accessori, con distrazione in favore del legale antistatario. Il secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese del giudizio di rinvio, è parimenti fondato: l’art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, ammetteva la compensazione solo per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, ma non la mancata opposizione del convenuto alla domanda. La Corte liquida pertanto le spese del giudizio di rinvio in € 337,00, oltre accessori, e quelle del presente giudizio di legittimità, con condanna del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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