Valutazione attenuanti generiche e aggravante danno patrimoniale insindacabile (Cass. pen. Sez. 7 n. 1279 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti una rivisitazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. Il giudizio di comparazione tra circostanze omogenee ed eterogenee costituisce espressione di una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto quando sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. La motivazione che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si limiti a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto è da ritenersi sufficiente. La genericità e la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso determinano la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, commesso quale amministratore di fatto di una società dichiarata fallita, rideterminando la pena inflitta. Il giudice del gravame ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, già ritenuto in primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, lamentando l’assenza di accenni alla consistenza del danno arrecato al ceto creditorio e la mancata considerazione della mancata costituzione di parte civile della curatela fallimentare. La Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, in quanto fondato su argomenti che ripropongono ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, la cui motivazione risulta in armonia con la costante giurisprudenza di legittimità, avendo fatto riferimento all’entità rilevante delle somme distratte.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato l’affermazione del giudizio di equivalenza in luogo dell’invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. Sul punto, la Corte ha ricordato che tale valutazione implica una discrezionalità tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. In proposito, ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, secondo cui è sufficiente la motivazione che, per giustificare l’equivalenza, la ritenga la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto.
La Corte ha ritenuto logicamente corretta la motivazione del giudice di appello, che ha fondato il giudizio sulla gravità dei fatti, sulla reiterazione delle condotte, sull’intensità del dolo e sull’ammissione solo parziale dei fatti, reputando recessivo il parziale ristoro derivante dalle transazioni concluse con la curatela fallimentare. Nessun elemento decisivo è stato infine ravvisato nella memoria difensiva depositata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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