Prescrizione dei reati di ricettazione e obbligo di rideterminazione della pena pecuniaria (Cass. pen. Sez. II n. 22896 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in continuazione, la dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione di uno soltanto dei reati unificati impone al giudice di rideterminare la pena complessivamente irrogata e, in particolare, di ridurre proporzionalmente anche la pena pecuniaria. La confisca obbligatoria prevista dall’art. 474-bis cod. pen. per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché per le cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, permane anche quando il reato sia estinto per prescrizione. All’annullamento senza rinvio agli effetti penali per prescrizione non consegue la caducazione delle statuizioni civili, che restano ferme ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. quando la condotta di consapevole acquisto di merce con marchi falsi risulti accertata.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato condannato per acquisto e detenzione, a fini di vendita, di orologi riproducenti modelli di note marche di prestigio. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto ai reati di ricettazione e di contraffazione commessi fino al 10 maggio 2015, rideterminando la pena per il residuo e confermando le altre statuizioni.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando sei motivi: vizi motivazionali sull’elemento soggettivo e sulla destinazione alla vendita; asserita modifica del capo di imputazione in punto di data di commissione dei reati; mancata dichiarazione di prescrizione anche per i reati di ricettazione residui; omessa riduzione della pena pecuniaria; illegittimità della confisca di computer e telefono cellulare; prescrizione di tutti i reati di ricettazione residui.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’ammissibilità dei motivi. Il primo motivo è dichiarato inammissibile perchè aspecifico: il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha desunto l’elemento soggettivo del residuo reato di ricettazione da plurimi elementi, quali l’acquisto a fini di vendita di orologi contraffatti, la detenzione di numerosi accessori propri delle predette marche, gli annunci su piattaforme online coevi alle spedizioni e la titolarità di partita IVA attiva. Tale doglianza si risolve in una non consentita rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Il secondo e il terzo motivo sono giudicati infondati. La Corte ricorda che, ai fini della consumazione del delitto di ricettazione, non è necessario che all’acquisto, perfezionatosi con l’accordo tra le parti, segua materialmente la consegna della cosa, richiamando il precedente Sez. II n. 40382 del 12/06/2015. Nel caso di specie, i dieci invii, dal 7 aprile al 25 maggio 2015, avevano perfezionato l’accordo; i sequestri erano stati eseguiti successivamente. La Corte di appello ha quindi ritenuto che, per gli invii fino al 10 maggio 2015, era decorso il termine prescrizionale decennale, tenuto conto anche della sospensione Covid di cinquanta giorni. Non è, pertanto, configurabile alcuna modifica del capo di imputazione lesiva del diritto di difesa.

Il quarto motivo è fondato: la Corte di appello, nel rideterminare la pena a seguito dell’estinzione per prescrizione di uno dei reati in continuazione, ha omesso di ridurre proporzionalmente anche la pena pecuniaria, applicata nella misura base.

Il quinto motivo, relativo alla confisca, è infondato, poiché l’art. 474-bis cod. pen. prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato, anche in ipotesi di estinzione per prescrizione, e la sentenza impugnata ha motivato puntualmente in ordine alle ragioni della confisca del computer e del telefono cellulare.

Il sesto motivo è fondato: nelle more del giudizio di legittimità sono ormai prescritti anche i residui reati di ricettazione, per i quali è maturato il termine decennale, pur tenuto conto dei periodi di sospensione. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali. Restano tuttavia ferme le statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., non essendo state articolate specifiche censure sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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