Erronea ricognizione del fatto esclusa dal vizio di violazione di legge (Cass. civ. Sez. I n. 17264 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non ricomprende l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. La violazione di legge consiste nel negare o affermare erroneamente l’esistenza di una norma o nell’attribuirle un contenuto che non possiede; la falsa applicazione consiste nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma non idonea a regolarla, ovvero nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche che ne contraddicono la corretta interpretazione. La censura che si risolva in una mera opinione dissenziente sulla valutazione del materiale istruttorio è inammissibile, perché sollecita la Corte di cassazione a farsi giudice del merito.
Il Fatto
Una banca, nella sua veste di soggetto finanziatore, e la destinataria del finanziamento, quest’ultima in via principale, ricorrono per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna ha respinto i rispettivi appelli. Il contenzioso riguarda un finanziamento concesso per l’acquisto di una partecipazione azionaria, nella specie di una società in situazione di perdita.
La Corte territoriale ha confermato le determinazioni restitutorie adottate in danno della ricorrente principale, ravvisando in capo a questa un concorso nella predisposizione di un bilancio prospettante una situazione più florida di quella effettiva. Ha poi respinto l’appello della banca che aveva invocato la responsabilità degli originari cedenti, sul presupposto del carattere unitario dell’operazione di finanziamento e acquisto, del collegamento negoziale e della nullità del negozio di cessione. La questione approda in Cassazione con un motivo principale e cinque motivi incidentali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di violazione di legge e di falsa applicazione di legge, richiamando il proprio insegnamento (Cass., Sez. I, 14/01/2019, n. 640). Il vizio di violazione consiste nel negare o affermare erroneamente l’esistenza di una norma, o nell’attribuirle un contenuto diverso da quello proprio; la falsa applicazione consiste nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma non idonea a regolarla, o nel trarre da essa conseguenze giuridiche contraddittorie rispetto alla sua corretta interpretazione. Resta invece estranea a entrambe l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta.
Applicando tale griglia al motivo principale, la Corte osserva che la censura non mette capo a nessuna delle due figure: la Corte d’Appello ha correttamente individuato nell’art. 2043 cod. civ. la norma regolatrice, senza attribuirle un contenuto discorde, e ha qualificato la condotta come illecita foriera di danno ingiusto. La doglianza si risolve dunque in una critica di fatto, insuscettibile di effetti cassatori. Il ricorso principale è inammissibile.
Analogamente per i primi due motivi incidentali, esaminati congiuntamente: la Corte rileva che il giudizio sfavorevole non ha ad oggetto l’interpretazione dell’assetto negoziale, ma le risultanze del processo. Le censure sulla mancata riconoscibilità del leveraged buyout e del collegamento negoziale costituiscono espressione di una mera opinione dissenziente sulla valutazione del materiale istruttorio, e sono pertanto inammissibili.
Il terzo motivo, sulla nullità del contratto di cessione per asserita inesistenza dell’oggetto, è parimenti inammissibile: la condizione di insolvenza della società può deprimere il valore patrimoniale della partecipazione, ma non fa venir meno i diritti sociali che competono al socio. La teoria della presupposizione rifluisce in una critica al ragionamento di merito, mentre la terza allegazione ha ad oggetto un’affermazione resa ad abundantiam.
Il quarto motivo, sull’opponibilità del vizio del negozio di finanziamento ai sensi della delegazione di pagamento, è inammissibile perché non si confronta con le ragioni decisorie: la Corte territoriale ha negato la sussistenza delle condizioni dell’art. 1271, comma 2, cod. civ., difettando sia l’accordo sia la nullità del rapporto di valuta. Il quinto motivo, infine, replica la censura sull’art. 2043 cod. civ. e si infrange sull’insindacabilità dell’apprezzamento di fatto. Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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