Procura alle liti speciale e congiunzione telematica all’atto cui accede (Cass. civ. Sez. III n. 5610 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di specialità della procura alle liti non postula la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede: è sufficiente che la procura sia congiunta, anche mediante strumenti informatici, all’atto stesso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare né successivo alla notificazione del ricorso. Tale principio, di portata generale, vale a fortiori per il giudizio di merito. Il vizio di motivazione lesivo del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. deve emergere direttamente dal testo della sentenza impugnata e non può desumersi aliunde dal confronto con altri atti o risultanze processuali.

Il Fatto

Un avvocato, assistito da sé medesimo, propone opposizione di terzo avverso la sentenza con cui, in grado d’appello, era stata dichiarata la nullità di una precedente sentenza parziale emessa dal Giudice di pace in un giudizio risarcitorio. Il Tribunale rigetta l’opposizione; la Corte d’appello conferma, affermando che la sentenza resa sull’opposizione ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ. è soggetta alle medesime impugnazioni della decisione opposta e che, quindi, avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione.

La Corte territoriale regola le spese del grado, condannando l’appellante soccombente al rimborso, pur applicando la riduzione del 50% per la dichiarazione di rinuncia all’impugnazione non accettata dalla controparte. Contro questa sentenza l’avvocato ricorre per cassazione con due motivi; resiste la compagnia assicuratrice con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la Corte d’appello non abbia esaminato l’eccezione di nullità della procura rilasciata dalla società al proprio difensore nel giudizio di merito e la conseguente nullità della costituzione.

La censura è inammissibile. Il vizio di motivazione lesivo del minimo costituzionale, unico sindacabile dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, non solo deve concretare totale mancanza, mera apparenza o irriducibile contraddittorietà della motivazione, ma deve emergere direttamente dal testo della sentenza impugnata. Il ricorrente desume invece il vizio dal confronto con la memoria di replica, dove l’eccezione sarebbe stata sollevata; la censura non è riqualificabile come omessa pronuncia, vizio configurabile solo per il mancato esame di domande o eccezioni di merito. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014 e le successive Cass. n. 23940 del 2017, n. 22598 del 2018, n. 7090 del 2022, n. 26913 del 2024.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ., perché la procura utilizzata dalla difesa della società, priva dell’indicazione del nominativo dell’appellante e della data, non consentirebbe di desumere che fosse stata rilasciata per contraddire a quel determinato appello.

Il motivo è infondato. Dall’esame dell’atto la procura reca l’indicazione della società conferente, del titolare dei poteri rappresentativi e degli estremi della procura notarile, ed è sottoscritta con autentica del difensore. Quanto alla specialità, la costituzione dell’appellata è avvenuta in via telematica: la procura, pur materialmente separata, deve reputarsi telematicamente congiunta alla comparsa di costituzione e risposta.

Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 2075 del 2024, e in precedenza di Cass. n. 36057 del 2022, la Corte afferma che la specialità non richiede la contestualità del conferimento, essendo sufficiente la congiunzione, anche informatica, all’atto e il rispetto dei limiti temporali indicati. Tale principio, di portata generale, si applica a fortiori al giudizio di merito. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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