Errore di conteggio Inps e nesso causale nel danno da mancata riduzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23409 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno consistente nella mancata riduzione al 22% del debito contributivo, per effetto del tardivo conteggio esatto da parte dell’ente previdenziale, non è causalmente imputabile all’Inps quando il debitore, secondo le prescrizioni dell’accordo di ristrutturazione, avrebbe dovuto pagare nei termini sulla base della somma — ancorché errata — richiesta dall’ente e poi chiedere la rettifica dell’importo o agire in giudizio per la sua rideterminazione. In tal caso il pregiudizio deriva dalla condotta del danneggiato, che ha disatteso l’accordo. È infondata la censura di nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. quando il giudice di merito abbia deciso sulla domanda risarcitoria, ancorché respingendola. È inammissibile, ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., il motivo che deduca la violazione di un accordo negoziale senza intermediarla attraverso le norme ermeneutiche sui contratti.

Il Fatto

Una cantina sociale cooperativa e l’Inps concludevano un accordo di ristrutturazione del debito contributivo. Nel contesto dell’accordo, la società avrebbe potuto beneficiare della riduzione del debito al 22% pagando entro un termine fissato. L’Inps comunicò in ritardo l’esatto importo del debito, dopo aver errato nei conteggi iniziali, facendo spirare il termine utile. La società pagò oltre il termine e ottenne una riduzione soltanto fino al 40%, subendo un danno pari alla differenza tra il 22% e il 40% del debito originario.

La società agiva quindi per il risarcimento dei danni verso l’ente. La Corte d’appello di Bari confermava il rigetto della domanda di primo grado, escludendo la rilevanza dell’errore di conteggio, poiché la società avrebbe dovuto comunque pagare nei termini sulla base della somma indicata dall’Inps, ancorché errata, per poi chiederne la rettifica o agire in giudizio. Avverso tale pronuncia la cantina proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi per la loro connessione e li giudica in parte infondati e in parte inammissibili. Anzitutto respinge la censura di nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. Il giudice di appello ha, infatti, considerato la domanda risarcitoria e ha dato atto che i conteggi iniziali dell’Inps erano errati e che l’esatto importo fu comunicato quando non era più possibile ottenere la riduzione al 22%.

Il punto decisivo, osserva la Corte, è di natura causale. La Corte d’appello ha reputato che il danno lamentato non dipendesse dal comportamento dell’ente, bensì da quello della stessa società, che disattese le prescrizioni dell’accordo. La danneggiata avrebbe dovuto versare quanto preteso dall’Inps nei termini, per poi richiedere la rettifica dell’importo o proporre azione giudiziale per la determinazione dell’esatto dovuto. Il danno è stato quindi imputato causalmente al danneggiato, non all’Inps.

La Corte esclude che una motivazione così articolata integri una pronuncia meramente apparente. Il giudice ha deciso la domanda respingendola, con una motivazione che, per quanto sintetica, espone le ragioni del rigetto e non si limita a una formula vuota.

I motivi risultano invece inammissibili là dove contestano il giudizio di merito. Il primo motivo deduce che, in base all’accordo, la società rinunciava a ogni contestazione sull’esistenza, l’ammontare e l’esigibilità del debito, non potendo più rettificare la somma né agire in accertamento. Così facendo, però, il motivo prospetta la violazione di un accordo negoziale, senza intermediarla attraverso le norme ermeneutiche sui contratti, e quindi fuoriesce dai confini della critica vincolata ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

Anche il secondo motivo è inammissibile ove insiste sulla violazione della buona fede che deve improntare l’agire della pubblica amministrazione. Si tratta di valutazioni di merito, estranee al giudizio di legittimità e, per di più, alla stessa ratio decidendi, incentrata sul diverso profilo del nesso causale. Il ricorso è conclusivamente respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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