Naspi e attività autonoma preesistente: comunicazione entro trenta giorni dalla domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1053 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Naspi, il termine di trenta giorni per comunicare all’Inps lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo rilevante ai fini dell’indennità decorre, quando tale attività sia stata intrapresa prima della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ed è proseguita nel periodo di disoccupazione, dal momento della presentazione della domanda amministrativa, e non già dall’inizio dell’attività medesima. Il lavoratore che ometta o effettui tardivamente la comunicazione decade dal beneficio, senza che assuma rilievo la distinzione tra chi già svolgeva attività autonoma al momento della domanda e chi l’ha iniziata dopo aver cominciato a percepire l’indennità. La funzione assistenziale dell’indennità di disoccupazione, destinata ai lavoratori privi di forme alternative di reddito, viene meno in ipotesi di reperimento di nuova occupazione.

Il Fatto

Il lavoratore aveva presentato domanda amministrativa di Naspi senza dichiarare il reddito derivante da un’impresa individuale. L’Inps aveva respinto la domanda e il Tribunale aveva accolto l’opposizione del lavoratore. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 659/2021, ha confermato tale esito, escludendo ogni decadenza: l’attività autonoma era iniziata prima della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sicché il termine di trenta giorni andava riferito all’inizio dell’attività e non alla domanda di indennità.

L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sul finanziamento e sulla gestione delle prestazioni in materia di disoccupazione. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il dies a quo della comunicazione che il lavoratore deve rendere all’Inps quando svolga attività di lavoro autonomo durante il periodo di percezione dell’indennità. L’Istituto sosteneva che il termine di trenta giorni decorresse dal momento in cui l’indennità e l’attività autonoma venivano a coesistere, cioè dalla domanda amministrativa, allorché l’attività fosse stata avviata prima della cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte muove dalla funzione dell’indennità di disoccupazione, che assicura temporaneamente un sostegno ai lavoratori i quali, per effetto della cessazione del rapporto, non possono attingere a forme alternative di reddito per far fronte alle esigenze primarie della vita. Tale funzione viene meno quando il lavoratore reperisca nuova occupazione: da qui l’onere di comunicazione preventiva all’Inps e la decadenza conseguente alla sua omissione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di indennità di mobilità e di cassa integrazione, secondo cui le conseguenze sanzionatorie della mancata comunicazione gravano sul lavoratore. Su questa base ritiene fondata la tesi dell’Istituto: il corretto significato delle parole “entro un mese dall’inizio dell’attività” va riferito al momento in cui l’attività autonoma rilevante ai fini della Naspi viene a concomitare con l’indennità, ossia alla presentazione della domanda amministrativa, nel caso in cui l’attività fosse stata intrapresa prima della cessazione del rapporto subordinato.

La Corte esclude che possa operarsi una distinzione tra omessa e tardiva comunicazione oltre i trenta giorni, oppure tra chi già aveva in corso un’attività autonoma al momento della domanda e chi l’ha iniziata dopo aver cominciato a usufruire dell’indennità. La regola è unitaria e il termine decorre dalla domanda.

Il ricorso viene dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito senza necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso introduttivo del lavoratore rigettato. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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