NASpI ai detenuti: conta la cessazione effettiva del lavoro, non la pausa di rotazione (Cass. civ. n. 15066/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoro svolto dal detenuto all’interno dell’istituto penitenziario può essere organizzato mediante avvicendamento e rotazione, con fasi di temporanea inattività tra una chiamata e l’altra. Finché permane un unico programma organizzato di lavoro, tali pause non determinano la cessazione del rapporto e non integrano uno stato di disoccupazione involontaria utile per l’accesso alla NASpI.
La NASpI può invece spettare anche durante lo stato di detenzione quando il rapporto di lavoro intramurario cessi effettivamente per una causa estranea alla disponibilità del lavoratore. La cessazione può derivare, tra l’altro, dal termine della programmazione o delle rotazioni, dal mutamento delle lavorazioni richieste, dal trasferimento della sede di detenzione o da altre circostanze incompatibili con la prosecuzione del rapporto.
La mera permanenza dello stato detentivo non esclude quindi il requisito della disoccupazione involontaria. Spetta al giudice di merito accertare se la fase di inattività costituisca semplice sospensione nell’ambito della rotazione oppure effettiva cessazione del rapporto.
Il Fatto
Un detenuto chiedeva il riconoscimento della NASpI dopo avere lavorato per alcuni anni alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria con mansioni svolte all’interno dell’istituto. L’INPS aveva inizialmente accolto la domanda e successivamente negato la prestazione, ritenendo che i periodi di inattività collegati al lavoro carcerario non integrassero una situazione di disoccupazione involontaria.
I giudici di merito rigettavano la domanda, valorizzando la particolare struttura del lavoro intramurario, organizzato attraverso turnazioni e avvicendamenti, e ritenendo che soltanto la cessazione della detenzione o altre ipotesi specifiche potessero determinare una vera cessazione del rapporto. Il ricorrente denunciava anche il mancato approfondimento istruttorio sulla natura della concreta interruzione del lavoro e sulla documentazione detenuta dall’amministrazione penitenziaria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ribadisce che il lavoro carcerario organizzato a rotazione presenta normalmente carattere unitario. Le interruzioni tra una chiamata e l’altra non costituiscono automaticamente cessazioni del rapporto, perché rappresentano modalità fisiologiche di distribuzione delle occasioni lavorative tra i detenuti nell’ambito di un programma organizzato dall’amministrazione penitenziaria. In tali periodi il lavoratore resta inserito nel sistema di avvicendamento e non acquisisce, per ciò solo, lo status di disoccupato involontario.
Ciò non significa tuttavia che la NASpI sia riservata ai soli detenuti liberati. La Corte afferma espressamente che l’involontarietà della disoccupazione è compatibile con lo stato di detenzione quando la cessazione del rapporto sia determinata da una causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore. Occorre quindi distinguere la mera pausa di rotazione dalla conclusione effettiva del programma lavorativo o da altre circostanze oggettive o soggettive incompatibili con la prosecuzione dell’attività.
Nel caso concreto questo accertamento non era stato svolto. Le richieste istruttorie miravano proprio a verificare la durata e la struttura del programma di lavoro, l’eventuale prosecuzione delle turnazioni e la causa effettiva della cessazione dell’attività. Poiché tali dati erano in parte nella disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, la Corte esclude che la sola carenza documentale potesse essere imputata al richiedente senza consentire l’approfondimento probatorio richiesto. Accoglie quindi il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e rinvia alla Corte d’appello affinché verifichi se si sia trattato di semplice sospensione per rotazione o di effettiva cessazione del rapporto idonea a fondare il diritto alla NASpI.
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